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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 196

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-6-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  11-6-1995 al: 26-6-1995
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'articolo 3;
Acquisiti i pareri degli organismi di rappresentanza del personale militare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente,
dei sergenti, dei marescialli e dei musicisti

Nelle Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, sono istituiti i seguenti ruoli del servizio permanente nei limiti delle dotazioni organiche vigenti:
a) ruolo dei volontari di truppa;
b) ruolo dei sergenti;
c) ruolo dei marescialli;
d) ruolo dei musicisti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 6 marzo 1992, n. 216, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale della altre forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzione e trattamento economici".
- La legge 29 aprile 1995, n. 130, reca: "Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate".