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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 195

Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-6-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
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Testo in vigore dal: 11-6-1995
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  legge  6  marzo  1992,  n.  216,  di  conversione,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,  ed  in
particolare l'art. 2;
  Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;
  Acquisiti  i  pareri  delle  organizzazioni sindacali del personale
interessato  maggiormente rappresentativo sul piano nazionale e degli
organismi di rappresentanza del personale militare;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 novembre 1994;
  Acquisito  il  parere  della  competente Commissione permanente del
Senato della Repubblica;
  Considerato  che  la competente Commissione permanente della Camera
dei deputati non ha espresso nei termini il proprio parere;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 1995;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri  della  difesa,  delle finanze, di grazia e giustizia, delle
risorse  agricole, alimentari e forestali, per la funzione pubblica e
del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  Le  procedure  che  disciplinano  i  contenuti  del rapporto di
impiego  del  personale  delle  Forze di polizia anche ad ordinamento
militare  e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili
e militari ed il personale di leva nonche' quello ausiliario di leva,
sono  stabilite  dal  presente  decreto  legislativo.  Il rapporto di
impiego  del  personale  civile e militare con qualifica dirigenziale
resta  disciplinato  dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2,
comma  4,  e  delle  altre  disposizioni  del  decreto  legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita'
e  per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con
l'emanazione  di  separati  decreti  del  Presidente della Repubblica
concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche
ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica il potere di  promulgare  le  leggi  e  di
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
             -  La  legge  6 marzo 1992, n. 216 reca: "Conversione in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992,
          n. 5, recante autorizzazione di spesa per  la  perequazione
          del  trattamento  economico dei sottufficiali dell'Arma dei
          carabinieri  in  relazione  alla   sentenza   della   Corte
          costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione
          di   giudicati,   nonche'   perequazione   dei  trattamenti
          economici  relativi  al  personale  delle  altre  forze  di
          polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del
          rapporto  d'impiego  delle Forze di polizia e del personale
          delle Forze armate nonche' per il riordino  delle  relative
          carriere, attribuzione e trattamento economici".
             -  La  legge  29  aprile  1995,  n. 130 reca: "Delega al
          Governo in materia  di  procedure  per  la  disciplina  del
          rapporto  d'impiego e per il riordino delle carriere, delle
          attribuzioni e dei trattamenti  economici  delle  Forze  di
          polizia e delle Forze armate".
          Nota all'art. 1:
             -  Il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
          "Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della
          legge  23  ottobre 1992, n. 421". Si trascrive il testo del
          relativo art. 2, comma 4:
             "4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati  dai
          rispettivi     ordinamenti:    i    magistrati    ordinari,
          amministratori e  contabili,  gli  avvocati  e  procuratori
          dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia
          di  Stato,  il personale della carriera diplomatica e della
          carriera  prefettizia,  a  partire  rispettivamente   dalle
          qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere
          di  prefettura,  i  dirigenti generali nominati con decreto
          del Presidente della Repubblica  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per
          effetto  dell'art.  2  della  legge  8  marzo  1985, n. 72,
          nonche' i  dipendenti  degli  enti  che  svolgono  la  loro
          attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto
          legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato 17 luglio
          1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985,  n.  281,  e  10
          ottobre 1990, n. 287".