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DECRETO-LEGGE 12 maggio 1995, n. 163

Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1995, n. 273 (in G.U. 11/07/1995, n.160).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/1999)
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Testo in vigore dal: 13-5-1995
al: 11-7-1995
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di procedere alla
razionalizzazione   di  procedimenti  amministrativi  particolarmente
complessi  per la pubblica amministrazione e gravosi per i cittadini,
anche al fine di accrescere l'efficienza delle strutture pubbliche;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  per  la funzione pubblica e gli affari
regionali, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                 Semplificazione e razionalizzazione
                    dell'attivita' amministrativa
  1.  Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n.  400,  sono  dettate  norme  di  regolamentazione dei procedimenti
amministrativi   indicati   nell'allegato  elenco  n.  1  e  di  quei
procedimenti   che   risultino   ad   essi  strettamente  connessi  o
strumentali, anche sotto il profilo di cui al comma 5, lettera b).
  2.  I  regolamenti  sono  emanati,  entro  il  termine  di sei mesi
decorrente  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto  del  Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  di  concerto  con  il  Ministro per la
funzione  pubblica,  con il Ministro competente e con il Ministro del
tesoro  per  i  profili di relativa competenza, sentito il parere del
Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari. A tal
fine  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,
promuove,  anche  su  richiesta  del Ministro competente, riunioni di
coordinamento  con  le  amministrazioni interessate. Decorsi sessanta
giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle commissioni, i regolamenti
possono essere comunque emanati.
  3.  Qualora  il  provvedimento  comporti  un  diverso impegno delle
risorse   finanziarie  assegnate  in  bilancio,  sara'  acquisito  il
preventivo  concerto  del  Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato.
  4.  I  regolamenti entrano in vigore centoventi giorni dopo la loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data
sono  abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti
di cui al comma 1.
  5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
    a)  semplificazione  dei  procedimenti amministrativi, in modo da
ridurre  il  numero  delle fasi procedimentali o delle attribuzioni e
delle  amministrazioni  intervenienti,  anche  incidendo sull'assetto
delle  competenze,  accorpando  le  funzioni  per  settori omogenei e
sopprimendo  gli  organi  che  risultino  superflui,  eliminandone  o
istituendone altre;
    b)  riduzione  dei  termini per la conclusione dei procedimenti e
uniformazione  dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra
loro analoghi;
    c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima  amministrazione  ed  omogeneizzazione  della disciplina dei
procedimenti riguardanti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
agli analoghi procedimenti del settore privato;
    d)   riduzione  del  numero  dei  procedimenti  amministrativi  e
accorpamento  dei  procedimenti  che  si  riferiscono  alla  medesima
attivita';
    e)  semplificazione  e  accelerazione  delle procedure di spesa e
contabili,  anche  mediante  adozione  ed  estensione  alle  fasi  di
integrazione  dell'efficacia  degli  atti, di disposizioni analoghe a
quelle  di  cui  all'articolo  51, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
    f)   trasferimento   ad   organi   monocratici   o  ai  dirigenti
amministrativi di funzioni, anche decisionali, che non richiedano, in
ragione  della  loro  specificita', l'esercizio in forma collegiale e
sostituzione  degli organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi   procedimentali   dei  soggetti  portatori  di  interessi
diffusi;
    g)  individuazione  delle  responsabilita'  e  delle procedure di
verifica e controllo.