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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 158

Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-5-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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Testo in vigore dal: 21-5-1995
al: 30-6-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  14  della  legge  19  febbraio 1992, n. 142, recante
delega  al  Governo  per  l'attuazione della direttiva 90/531/CEE del
Consiglio  in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di
acqua  e  di  energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto
nonche' degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni;
  Visto  l'art. 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, che
ha sostituito il termine per l'attuazione della direttiva 90/531/CEE,
con quello di un anno dall'entrata in vigore della stessa legge;
  Vista  la  direttiva  93/38/CEE  del Consiglio che, con efficacia 1
luglio 1994, ha sostituito la direttiva 90/531/C/EE;
  Visto  l'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 22 febbraio 1994,
n. 146;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 15 dicembre 1994;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 16 marzo 1995;
  Sulla  proposta  del  Ministro  del bilancio e della programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea,   e   dei   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  e  dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto
con  i  Ministri  del  tesoro,  di  grazia e giustizia e degli affari
esteri;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  Le disposizioni del presente decreto disciplinano integralmente
l'aggiudicazione  degli  appalti di lavori, di forniture e di servizi
di cui agli articoli 7 e 9 da parte dei soggetti indicati all'art. 2,
che operano nei settori definiti negli articoli da 3 a 6.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e' operato il  rinvio.    Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             -  La  legge 19 febbraio 1992, n. 142, reca disposizioni
          per     l'adempimento     degli     obblighi      derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria per il 1991. L'art. 14 recita:
             "Art.    14    (Appalti    e   forniture   nei   settori
          dell'erogazione di acqua e  di  energia,  del  trasporto  e
          delle   telecomunicazioni:   criteri   di   delega).  -  1.
          L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/531/CEE sara'
          informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
               a) individuare le attivita' oggetto  della  direttiva,
          definendone  i  settori,  anche  con  riguardo  agli ambiti
          oggettivi di applicazione  delle  direttive  del  Consiglio
          71/305/CEE e 77/62/CEE;
               b)   individuare   i   soggetti   pubblici  e  privati
          destinatari della direttiva, in particolare  applicando  la
          definizione  di  impresa pubblica contenuta nella direttiva
          al sistema imprenditoriale pubblico italiano;
               c) specificare, a seconda dei casi, le  norme  che  si
          riferiscono  esclusivamente  agli  appalti  di  forniture e
          quelle che si riferiscono  esclusivamente  gli  appalti  di
          lavori;
               d)     definire     con     chiarezza     la    figura
          dell'accordo-quadro, determinandone limiti  quantitativi  e
          temporali   di  vigenza  e  stabilendo  adeguate  forme  di
          pubblicita'  preventive   e   successive   all'attribuzione
          dell'appalto;
               e)  definire condizioni e procedure interne necessarie
          per l'applicazione delle richieste di esenzione e prevedere
          comunque le norme fondamentali che disciplinano gli appalti
          attribuiti dagli enti pubblici esenti;
               d)   disciplinare   l'accesso   alle   procedure    di
          attribuzione   degli  appalti,  stabilendo  in  particolare
          l'obbligo di pubblicazione dell'avviso  indicativo  annuale
          nonche'  le  procedure  di  pubblicita' relative ai sistemi
          permanenti di qualificazione e le norme fondamentali  della
          loro  gestione, chiarendo altresi' per gli enti attualmente
          tenuti all'osservanza  dell'Albo  nazionale  costruttori  i
          rapporti   di   questo  con  i  sistemi  di  qualificazione
          anzidetti;
               g) dettare una disciplina del  subappalto  uniforme  o
          comunque   coerente   con   quella  contenuta  nel  decreto
          legislativo di attuazione  della  direttiva  del  Consiglio
          89/440/CEE;
               h)  rendere obbligatoria per tutti gli enti pubblici e
          privati  aggiudicatori  la  precisazione  preventiva  delle
          autorita'   dalle  quali  le  imprese  concorrenti  possono
          ottenere le informazioni relative alle disposizioni vigenti
          in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro;
               i) stabilire i principi  fondamentali  in  materia  di
          selezione  dei  candidati  alle  procedure  di attribuzione
          degli appalti, tenuto conto anche di quanto  contenuto  nei
          decreti  legislativi  di  attuazione  delle  direttive  del
          Consiglio 88/295/CEE e 89/440/CEE;
               l)  definire  le  procedure   per   la   verifica   in
          contraddittorio    delle    offerte   che   si   presentino
          anormalmente basse;
               m) specificare che nei disciplinari di  appalti  e  di
          forniture  relativi  al  settore  del trasporto deve essere
          stabilito l'obbligo contrattuale dei  soggetti  appaltatori
          di  adottare  tutte le misure tecniche idonee a contenere i
          limiti    massimi   di   tollerabilita'   dell'inquinamento
          acustico, nelle diverse modalita' in cui esso si manifesta,
          entro  i  limiti  indicati  nella  normativa   comunitaria,
          qualora essa assicuri un livello di protezione piu' elevato
          rispetto alla normativa nazionale.
             2. Nel dettare le norme di attuazione secondo i principi
          e  i  criteri di cui al comma 1 dovra' in ogni caso tenersi
          conto delle esigenze di gestione dei  servizi  pubblici  di
          cui   sono   incaricati   i  soggetti  pubblici  o  privati
          destinatari della direttiva.
             3. Le norme di attuazione della direttiva del  Consiglio
          90/531/CEE  riceveranno applicazione solo a decorrere dal 1
          gennaio 1993".
             - La direttiva 90/531/CEE e' pubblicata in GUCE  L.  297
          del 29 ottobre 1990.
             -  La  legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni
          per l'adempimento di obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria per
          il 1993 - L'art. 6, comma 5, recita:
             "5. il termine di cui all'art. 1, comma 1,  della  legge
          19  febbraio  1992, n. 142, e successive modificazioni, per
          quanto attiene alle direttive di cui agli articoli  9,  14,
          41,  commi  1  e  2,  44,  45 e 65 della legge medesima, e'
          sostituito dal termine di cui all'art. 1,  comma  1,  della
          presente legge".
             L'art. 2, comma 1, lettera h) recita:
              "  a)  i decreti legislativi assicureranno in ogni caso
          che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare,  la
          disciplina    disposta   sia   pienamente   conforme   alle
          prescrizioni delle direttive medesime, tenuto  anche  conto
          delle  eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
          momento dell'esercizio della delega".
             - La direttiva 93/38/CEE e' pubblicata in  GUCE  L.  199
          del 9 agosto 1993.