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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 158

Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-5-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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Testo in vigore dal:  21-5-1995 al: 30-6-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/531/CEE del Consiglio in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni;
Visto l'art. 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, che ha sostituito il termine per l'attuazione della direttiva 90/531/CEE, con quello di un anno dall'entrata in vigore della stessa legge;
Vista la direttiva 93/38/CEE del Consiglio che, con efficacia 1 luglio 1994, ha sostituito la direttiva 90/531/C/EE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 dicembre 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 marzo 1995;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano integralmente l'aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi di cui agli articoli 7 e 9 da parte dei soggetti indicati all'art. 2, che operano nei settori definiti negli articoli da 3 a 6.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- La legge 19 febbraio 1992, n. 142, reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1991. L'art. 14 recita:
"Art. 14 (Appalti e forniture nei settori dell'erogazione di acqua e di energia, del trasporto e delle telecomunicazioni: criteri di delega). - 1.
L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/531/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le attività oggetto della direttiva, definendone i settori, anche con riguardo agli ambiti oggettivi di applicazione delle direttive del Consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE;
b) individuare i soggetti pubblici e privati destinatari della direttiva, in particolare applicando la definizione di impresa pubblica contenuta nella direttiva al sistema imprenditoriale pubblico italiano;
c) specificare, a seconda dei casi, le norme che si riferiscono esclusivamente agli appalti di forniture e quelle che si riferiscono esclusivamente gli appalti di lavori;
d) definire con chiarezza la figura dell'accordo-quadro, determinandone limiti quantitativi e temporali di vigenza e stabilendo adeguate forme di pubblicità preventive e successive all'attribuzione dell'appalto;
e) definire condizioni e procedure interne necessarie per l'applicazione delle richieste di esenzione e prevedere comunque le norme fondamentali che disciplinano gli appalti attribuiti dagli enti pubblici esenti;
d) disciplinare l'accesso alle procedure di attribuzione degli appalti, stabilendo in particolare l'obbligo di pubblicazione dell'avviso indicativo annuale nonché le procedure di pubblicità relative ai sistemi permanenti di qualificazione e le norme fondamentali della loro gestione, chiarendo altresì per gli enti attualmente tenuti all'osservanza dell'Albo nazionale costruttori i rapporti di questo con i sistemi di qualificazione anzidetti;
g) dettare una disciplina del subappalto uniforme o comunque coerente con quella contenuta nel decreto legislativo di attuazione della direttiva del Consiglio 89/440/CEE;
h) rendere obbligatoria per tutti gli enti pubblici e privati aggiudicatori la precisazione preventiva delle autorità dalle quali le imprese concorrenti possono ottenere le informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro;
i) stabilire i principi fondamentali in materia di selezione dei candidati alle procedure di attribuzione degli appalti, tenuto conto anche di quanto contenuto nei decreti legislativi di attuazione delle direttive del Consiglio 88/295/CEE e 89/440/CEE;
l) definire le procedure per la verifica in contraddittorio delle offerte che si presentino anormalmente basse;
m) specificare che nei disciplinari di appalti e di forniture relativi al settore del trasporto deve essere stabilito l'obbligo contrattuale dei soggetti appaltatori di adottare tutte le misure tecniche idonee a contenere i limiti massimi di tollerabilità dell'inquinamento acustico, nelle diverse modalità in cui esso si manifesta, entro i limiti indicati nella normativa comunitaria, qualora essa assicuri un livello di protezione più elevato rispetto alla normativa nazionale.
2. Nel dettare le norme di attuazione secondo i principi e i criteri di cui al comma 1 dovrà in ogni caso tenersi conto delle esigenze di gestione dei servizi pubblici di cui sono incaricati i soggetti pubblici o privati destinatari della direttiva.
3. Le norme di attuazione della direttiva del Consiglio 90/531/CEE riceveranno applicazione solo a decorrere dal 1 gennaio 1993".
- La direttiva 90/531/CEE è pubblicata in GUCE L. 297 del 29 ottobre 1990.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1993 - L'art. 6, comma 5, recita:
"5. il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, per quanto attiene alle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44, 45 e 65 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge".
L'art. 2, comma 1, lettera h) recita:
" a) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega".
- La direttiva 93/38/CEE è pubblicata in GUCE L. 199 del 9 agosto 1993.