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DECRETO-LEGGE 3 maggio 1995, n. 154

Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/5/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 1995, n. 265 (in G.U. 01/07/1995, n.152).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/1999)
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Testo in vigore dal: 4-5-1995
al: 27-2-1996
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  dirette  a  modificare  ed ad integrare la normativa in
materia   di  interventi  a  favore  delle  zone  colpite  da  eventi
alluvionali negli anni 1993 e 1994;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 aprile 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  I  commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 30
maggio  1994,  n.  328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
luglio 1994, n. 471, sono sostituiti dai seguenti:
  "  1.  Per fronteggiare le necessita' derivanti dai danni provocati
dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle
opere  pubbliche,  la  Cassa  depositi  e  prestiti  e' autorizzata a
concedere  mutui  ventennali alle regioni, alle province, ai comuni e
alle  comunita'  montane,  in  relazione  alle  opere  di  rispettiva
competenza,  entro  il  complessivo  importo  di lire 1.000 miliardi;
l'onere  di  ammortamento  dei  mutui  e' assunto a totale carico del
bilancio dello Stato.
   2. Fra gli interventi finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti
ai  sensi  del comma 1 sono ricompresi anche quelli di consolidamento
dei  dissesti  idrogeologici  e di riassetto idraulico, finalizzati a
prevenire  il  verificarsi di situazioni di pericolo, e di ripristino
delle discariche danneggiate.
   3.  Per  essere ammessi ai benefici di cui ai commi 1 e 2 i legali
rappresentanti degli enti territoriali interessati presentano domanda
di  mutuo  alla  Cassa  depositi  e  prestiti in coerenza con i piani
regionali  di  ripristino  e prevenzione contenenti la specificazione
dell'ente,  delle  opere  da  ripristinare  o  da  realizzare  e  del
conseguente  fabbisogno  finanziario  per  ogni  singola  opera; tali
piani,  predisposti sulla base delle attestazioni di danno degli enti
interessati  e degli accertamenti dei servizi tecnici regionali della
difesa  del  suolo,  sono  approvati dalle regioni competenti, previo
parere  della  Autorita'  di  bacino,  che  si esprimono entro trenta
giorni, e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti in coerenza con le
determinazioni della Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e
le  province autonome in ordine al riparto dell'importo disponibile e
alle  modalita'  e  procedure.  Trascorso  il termine di cui sopra si
prescinde dal parere.".
  2.  Per  le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al
comma  1  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi
11,  12 e 13, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
  3.  I commi 9 e 10 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 646
del 1994 sono soppressi.