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DECRETO-LEGGE 29 aprile 1995, n. 131

Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/4/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/1996)
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Testo in vigore dal:  29-4-1995 al: 28-6-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di ordinamento della Corte dei conti per garantire, con la necessaria immediatezza, l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo, anche a seguito di talune esigenze emerse nella fase di prima attuazione delle disposizioni dettate dal decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Sezioni giurisdizionali
1. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è sostituito dai seguenti:
" 5. Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali che giudicano con cinque magistrati e con competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto e comunque non è ammesso per le questioni relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra, alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni e alle condizioni oggettive e soggettive degli aventi causa per trattamenti di reversibilità.
5-bis. L'appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione.
5-ter. Le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali sono esecutive. Il ricorso in appello alle sezioni giurisdizionali centrali non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza di parte o del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, nelle ipotesi in cui è previsto il ricorso in appello e quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa.
Sull'istanza di sospensione la sezione giurisdizionale centrale provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del ricorso.
I difensori delle parti e il procuratore generale devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.".
2. Le sezioni riunite di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, giudicano con sette magistrati.
3. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è inserito il seguente:
"8-bis. È istituita una terza sezione giurisdizionale centrale.
Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo e referenti al Parlamento, alle sezioni della Corte, il cui carico di lavoro sia ritenuto particolarmente consistente, possono essere assegnati, con delibera del consiglio di presidenza, adottata su proposta motivata del presidente della Corte dei conti, presidenti aggiunti o di coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti e di coordinamento non può essere superiore a dieci unità.".