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DECRETO-LEGGE 21 aprile 1995, n. 120

Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/4/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1995, n. 236 (in G.U. 21/06/1995, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1999)
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Testo in vigore dal: 23-4-1995
al: 21-6-1995
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni per il funzionamento delle universita';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 aprile 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del   tesoro   e   del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e tecnologica, di concerto con i Ministri del bilancio e
della  programmazione  economica  e  per  la  funzione pubblica e gli
affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico
Umberto  I,  l'Universita'  "La  Sapienza"  di  Roma e' autorizzata a
rinnovare  per  due  anni,  previa  intesa  con  la  regione Lazio, i
contratti  di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data
di  entrata  in  vigore  del presente decreto, nonche' i contratti di
lavoro  a  tempo determinato relativi al personale medico in servizio
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n.
530,  salvo  che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneita'. I
relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attivita' assistenziale
dedotto nella convenzione universita-regione.