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MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 27 febbraio 1995, n. 112

Regolamento recante norme per la disciplina delle dichiarazioni di eccedenza e di collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-5-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal: 3-5-1995
al: 22-4-1998
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                             IL MINISTRO
                      PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 3, commi 47, 48, 49, 50 e 51, della legge 24 dicembre
1993, n. 537;
  Considerato che, l'art. 3, comma 52, della legge 24 dicembre  1993,
n.  537,  devolve  ad  un  regolamento  governativo, da adottarsi con
decreto del Ministro per la funzione  pubblica  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, la definizione delle modalita' di attuazione per
la  disciplina  delle dichiarazioni di eccedenza e di collocamento in
disponibilita' dei dipendenti pubblici;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 2 giugno 1994;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito della disciplina
  1.  Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 3, commi
47, 48, 49, 50, 51 e 52, della legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  le
procedure per le dichiarazioni di eccedenza, le procedure e i criteri
per  il collocamento in disponibilita', le procedure per la richiesta
di  proroga  del  periodo  di  disponibilita'  dei  dipendenti  delle
amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni, nonche' dei dipendenti delle amministrazioni e aziende
autonome e degli enti pubblici economici trasformati in  societa'  di
diritto  privato  e degli enti locali che dovessero trovarsi in stato
di dissesto nel triennio successivo all'esercizio finanziario 1993.
  2. Il presente regolamento non si  applica  al  personale  indicato
nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e  successive modificazioni, nonche', ai sensi dell'art. 4, comma 16,
della legge 23 dicembre 1993,  n.  537,  al  personale  del  comparto
scuola.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n.  1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          codificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Si riporta il testo dell'art. 3, commi 47, 48, 49, 50,
          51  e 52, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di
          finanza pubblica):
             "47.  Il Dipartimento della funzione pubblica, acquisito
          il parere delle rappresentanze  sindacali,  anche  in  base
          alle  comunicazioni  da parte delle amministrazioni e degli
          enti pubblici di cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  3  febbraio 1993, n.  29, dichiara l'eccedenza
          dei dipendenti pubblici, in conseguenza:    dell'attuazione
          delle   operazioni   di   riordino   e   di  fusione  delle
          amministrazioni e degli enti pubblici; delle operazioni  di
          trasformazione   in   societa'  di  diritto  privato  delle
          amministrazioni e aziende autonome e  degli  enti  pubblici
          economici;  della determinazione dei carichi di lavoro, con
          le modalita' stabilite nel comma 5 del presente articolo.
             48. I dipendenti pubblici che risultano eccedenti  sulla
          base  di criteri di scelta concordati con le organizzazioni
          sindacali sono collocati  in  disponibilita'.  Ad  essi  e'
          corrisposta,    per   la   durata   della   disponibilita',
          un'indennita' pari  all'80  per  cento  dello  stipendio  e
          dell'indennita'  integrativa  speciale,  con  esclusione di
          qualsiasi  emolumento,   comunque   denominato,   ancorche'
          connesso  a  servizi  e  funzioni  di  carattere  speciale.
          L'indennita'  non  puo'  comunque   essere   di   ammontare
          superiore  a  lire  1.500.000 lorde mensili, fatta salva la
          corresponsione, ove  dovuta,  dell'assegno  per  il  nucleo
          familiare.  Il  periodo  di disponibilita' e' utile ai fini
          del trattamento di quiescenza e previdenza, senza  oneri  a
          carico  del  personale,  e  non  puo' superare la durata di
          ventiquattro mesi prorogabili per una sola volta e  con  un
          trattamento  inferiore  del  20 per cento rispetto a quello
          del precedente biennio sulla base di  criteri  generali  ed
          obiettivi  fissati con decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, per ulteriori dodici mesi. Tale  proroga  non
          puo'  essere  applicata  a  dipendenti pubblici che abbiano
          rifiutato  la  proposta  di  trasferimento  nel  corso  del
          periodo di collocamento in disponibilita'.
             49. Sono escluse dalla collocazione in disponibilita' le
          categorie protette assunte in base alle vigenti norme.
             50.  Per  il collocamento in disponibilita', il Governo,
          con il regolamento di cui al comma  52,  determina  criteri
          generali di priorita'. Questi assicurano che la percentuale
          degli  appartenenti  a  un sesso non possa essere superiore
          alla percentuale del personale dello stesso sesso  presente
          nel  profilo  professionale  dell'ufficio  interessato.  Si
          applica la legge 10 aprile 1991, n.  125.
             51.  Il  dipendente  collocato  in  disponibilita'  puo'
          essere  trasferito  ad  un  posto  vacante  presso un'altra
          amministrazione secondo le ordinarie procedure di mobilita'
          volontaria o d'ufficio. Il collocamento  in  disponibilita'
          cessa  dalla  data  di  effettiva  presa di servizio presso
          altra amministrazione. Nel caso di mancata accettazione del
          trasferimento da parte del dipendente ovvero quando non  vi
          siano   posti  vacanti,  l'amministrazione  di  provenienza
          dispone la cessazione del rapporto di servizio a  decorrere
          dal  termine  del  periodo di disponibilita'. Al dipendente
          collocato a riposo non si applicano i limiti  di  eta'  per
          l'accesso ai pubblici concorsi.
             52.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore della presente legge, il Ministro  per  la  funzione
          pubblica,  con proprio decreto da adottarsi di concerto con
          il  Ministro  del  tesoro,  definisce   le   modalita'   di
          attuazione  delle  disposizioni  di cui ai commi da 47 a 51
          del presente articolo, anche in relazione con la disciplina
          di cui agli articoli 72, 73 e 74  del  citato  testo  unico
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 10
          gennaio 1957, n. 3".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri),  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 16, della  gia'
          citata  legge  n.  537/1993:  "16.  Le  disposizioni di cui
          all'art. 3, commi da 47 a 52, non si applicano al personale
          del comparto scuola".
             - Per il testo dell'art. 3, commi 47, 48, 49, 50,  51  e
          52, della medesima legge, vedi note alle premesse.
             -  Si riportano i testi dell'art. 1, comma 2, e 2, comma
          4,    del    D.Lgs.    n.    29/1993     (Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.  421):
             "Art.  1 (Finalita' ed ambito di applicazione), comma 2.
          - Per  amministrazioni  pubbliche  si  intendono  tutte  le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo, le regioni, le province, i comuni,  le  comunita'
          montane,  e  loro  consorzi ed associazioni, le istituzioni
          universitarie, gli  istituti  autonomi  case  popolari,  le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
             "Art.  2  (Fonti),  comma  4. - In deroga ai commi 2 e 3
          rimangono  disciplinati  dai  rispettivi   ordinamenti,   i
          magistrati   ordinari,   amministrativi  e  contabili,  gli
          avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e
          delle  Forze  di  polizia  di  Stato,  il  personale  della
          carriera   diplomatica  e  della  carriera  prefettizia,  a
          partire rispettivamente dalle qualifiche di  segretario  di
          legazione  e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti
          generali  nominati  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
          e  quelli  agli  stessi  equiparati per effetto dell'art. 2
          della legge 8 marzo 1985, n. 72, nonche' i dipendenti degli
          enti  che  svolgono  la  loro   attivita'   nelle   materie
          contemplate  dall'art.  1  del decreto legislativo del Capo
          provvisorio dello Stato 17 luglio 1947,  n.  691,  e  dalle
          leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n.  287".