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MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 27 febbraio 1995, n. 112

Regolamento recante norme per la disciplina delle dichiarazioni di eccedenza e di collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-5-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  3-5-1995 al: 22-4-1998
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IL MINISTRO

PER LA FUNZIONE PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Considerato che, l'art. 3, comma 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devolve ad un regolamento governativo, da adottarsi con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, la definizione delle modalità di attuazione per la disciplina delle dichiarazioni di eccedenza e di collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito della disciplina
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 3, commi 47, 48, 49, 50, 51 e 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le procedure per le dichiarazioni di eccedenza, le procedure e i criteri per il collocamento in disponibilità, le procedure per la richiesta di proroga del periodo di disponibilità dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché dei dipendenti delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici economici trasformati in società di diritto privato e degli enti locali che dovessero trovarsi in stato di dissesto nel triennio successivo all'esercizio finanziario 1993.
2. Il presente regolamento non si applica al personale indicato nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché, ai sensi dell'art. 4, comma 16, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, al personale del comparto scuola.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge codificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 47, 48, 49, 50, 51 e 52, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica):
"47. Il Dipartimento della funzione pubblica, acquisito il parere delle rappresentanze sindacali, anche in base alle comunicazioni da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dichiara l'eccedenza dei dipendenti pubblici, in conseguenza: dell'attuazione delle operazioni di riordino e di fusione delle amministrazioni e degli enti pubblici; delle operazioni di trasformazione in società di diritto privato delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici economici; della determinazione dei carichi di lavoro, con le modalità stabilite nel comma 5 del presente articolo.
48. I dipendenti pubblici che risultano eccedenti sulla base di criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali sono collocati in disponibilità. Ad essi è corrisposta, per la durata della disponibilità, un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi emolumento, comunque denominato, ancorché connesso a servizi e funzioni di carattere speciale.
L'indennità non può comunque essere di ammontare superiore a lire 1.500.000 lorde mensili, fatta salva la corresponsione, ove dovuta, dell'assegno per il nucleo familiare. Il periodo di disponibilità è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, senza oneri a carico del personale, e non può superare la durata di ventiquattro mesi prorogabili per una sola volta e con un trattamento inferiore del 20 per cento rispetto a quello del precedente biennio sulla base di criteri generali ed obiettivi fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per ulteriori dodici mesi. Tale proroga non può essere applicata a dipendenti pubblici che abbiano rifiutato la proposta di trasferimento nel corso del periodo di collocamento in disponibilità.
49. Sono escluse dalla collocazione in disponibilità le categorie protette assunte in base alle vigenti norme.
50. Per il collocamento in disponibilità, il Governo, con il regolamento di cui al comma 52, determina criteri generali di priorità. Questi assicurano che la percentuale degli appartenenti a un sesso non possa essere superiore alla percentuale del personale dello stesso sesso presente nel profilo professionale dell'ufficio interessato. Si applica la legge 10 aprile 1991, n. 125.
51. Il dipendente collocato in disponibilità può essere trasferito ad un posto vacante presso un'altra amministrazione secondo le ordinarie procedure di mobilità volontaria o d'ufficio. Il collocamento in disponibilità cessa dalla data di effettiva presa di servizio presso altra amministrazione. Nel caso di mancata accettazione del trasferimento da parte del dipendente ovvero quando non vi siano posti vacanti, l'amministrazione di provenienza dispone la cessazione del rapporto di servizio a decorrere dal termine del periodo di disponibilità. Al dipendente collocato a riposo non si applicano i limiti di età per l'accesso ai pubblici concorsi.
52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47 a 51 del presente articolo, anche in relazione con la disciplina di cui agli articoli 72, 73 e 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 16, della già citata legge n. 537/1993: "16. Le disposizioni di cui all'art. 3, commi da 47 a 52, non si applicano al personale del comparto scuola".
- Per il testo dell'art. 3, commi 47, 48, 49, 50, 51 e 52, della medesima legge, vedi note alle premesse.
- Si riportano i testi dell'art. 1, comma 2, e 2, comma 4, del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione), comma 2.
- Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
"Art. 2 (Fonti), comma 4. - In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per effetto dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287".