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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 103

Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-4-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2003)
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Testo in vigore dal:  21-4-1995 al: 15-9-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 54 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/388/CEE in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato del coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) "organismi di telecomunicazioni", gli enti pubblici o privati, ivi comprese le consociate da essi controllate, ai quali uno Stato membro concede diritti speciali o esclusivi per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni, qualora necessario, per la fornitura di servizi di telecomunicazioni;
b) "diritti speciali o esclusivi", i diritti concessi da uno Stato membro o da un'autorità pubblica ad uno o più organismi pubblici o privati mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che riservi loro la fornitura di un servizio o la gestione di una determinata attività;
c) "rete pubblica di telecomunicazioni", l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali fra punti terminali definiti della rete, mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
d) "servizi di telecomunicazioni", i servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali sulla rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione;
e) "punto terminale di rete", l'insieme delle connessioni fisiche e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere a detta rete pubblica e comunicare efficacemente per il suo tramite;
f) "esigenze fondamentali", i motivi di interesse generale e di natura non economica, che possono indurre uno Stato membro a limitare l'accesso alla rete pubblica o ai servizi pubblici di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità e, nei casi in cui sono giustificate, l'interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati; la protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate, nonché la tutela della sfera privata;
g) "servizio di telefonia vocale", la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;
h) "servizio telex", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di messaggi telescritti conformemente alla relativa raccomandazione del comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT), in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;
i) "servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;
l) "semplice rivendita di capacità", la fornitura al pubblico, come servizio distinto, della trasmissione di dati su linee affittate in cui la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la conversione di protocollo sono compresi solo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge n. 146/1994 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993". Si trascrive il testo del relativo art. 54:
"Art. 54 (Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva della Commissione 90/388/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'adozione di misure atte a garantire l'accesso alla rete pubblica per la fornitura, mediante collegamenti commutati o diretti della predetta rete, dei servizi di telecomunicazioni diversi da quello di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso e di comunicazioni via satellite;
b) prevedere la possibilità di limitare l'accesso per il rispetto delle esigenze fondamentali rappresentate:
1) dalla sicurezza di funzionamento della rete pubblica;
2) dal mantenimento dell'integrità della rete stessa;
3) dalla interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni e dalla protezione dei dati qualora ricorrano comprovati motivi di interesse pubblico generale non di natura economica;
c) stabilire che le condizioni commerciali e tariffarie per l'accesso alla rete pubblica siano rese note mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
d) prevedere la preventiva autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per l'offerta al pubblico dei servizi di cui alla lettera a) anche da parte del gestore della rete pubblica, quando sono utilizzati collegamenti diretti della rete pubblica stessa, e per l'offerta di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito;
e) consentire l'offerta al pubblico dei servizi di cui alla lettera a) quando sono utilizzati collegamenti commutati della rete pubblica decorsi sessanta giorni dalla presentazione all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni di una relazione descrittiva dei servizi e dei collegamenti;
f) subordinare l'autorizzazione per l'offerta di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito ai seguenti obblighi oggettivi, non discriminatori e trasparenti, oggetto di un capitolato d'oneri da approvare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concernente:
1) le esigenze fondamentali di cui alla lettera b);
2) la natura e le caratteristiche dei servizi di trasmissione dati a commutazione;
3) le condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità dei servizi sotto l'aspetto commerciale;
4) le prescrizioni tecniche riguardanti: l'accesso ai servizi di trasmissione dati a commutazione da parte di terzi; l'interconnessione tra servizi di telecomunicazioni; la compatibilità di funzionamento tra servizi di telecomunicazioni;
5) le condizioni per la salvaguardia dei compiti di interesse economico generale affidati al gestore della rete pubblica per quanto concerne la trasmissione dati a commutazione, con particolare riguardo alla graduale estensione della copertura geografica sul territorio nazionale ed al rispetto delle norme sulla concorrenza;
6) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della difesa nazionale;
g) consentire l'interconnessione di collegamenti diretti per servizi di trattamento delle informazioni e per servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito tra di loro e con la rete pubblica di telecomunicazioni, alle condizioni tecniche e commerciali stabilite dalle disposizioni vigenti in materia;
h) non ammettere restrizioni relative al trattamento dei segnali prima della loro trasmissione sulla rete pubblica o dopo la loro ricezione, diverse da quelle occorrenti per la salvaguardia delle esigenze connesse all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica ed alla difesa nazionale;
i) prevedere che i provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con i quali non sono accolte richieste di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni o di locazione di collegamenti diretti siano motivati e che avverso i suddetti provvedimenti sia ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale;
l) consentire la semplice rivendita di capacità, costituita dalla fornitura al pubblico, come servizio distinto, della trasmissione dati, su linee affittate in cui la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la conversione di protocollo sono compresi solo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata, fatta eccezione per l'espletamento dei servizi di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso e di comunicazioni via satellite;
m) prevedere che all'atto della presentazione della domanda per l'autorizzazione di cui alla lettera d) il richiedente rilasci apposita dichiarazione con la quale si impegna a non effettuare la semplice rivendita di capacità sulle linee affittate per le quali è fatta eccezione ai sensi della lettera a);
n) prevedere l'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie o la sospensione del collegamento utilizzato per un periodo da definire, nonché, nel caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione in caso di violazione dell'obbligo di chiedere preventivamente l'autorizzazione ai sensi della lettera d);
o) prevedere l'adeguamento delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, e successive modificazioni;
p) prevedere l'obbligo, per i titolari delle autorizzazioni, di versare all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, al momento del rilascio e del rinnovo, un contributo a rimborso degli oneri sostenuti dal citato Ispettorato, nonché l'obbligo, per i titolari di autorizzazione per l'offerta di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, ivi compreso il gestore della rete pubblica, di versare all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni un contributo annuo per le spese dallo stesso sostenute per verifiche e controlli tecnici ed amministrativi".