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MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 dicembre 1994, n. 762

Regolamento recante ulteriori disposizioni per l'applicazione delle quote latte.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-2-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2003)
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Testo in vigore dal:  28-2-1995 al: 30-5-2003
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IL MINISTRO DELLE RISORSE

AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente "Misure urgenti nel settore lattiero-caseario", che regola l'applicazione della normativa comunitaria sul prelievo supplementare sul latte bovino;
Visto, in particolare, l'art. 3 della legge n. 468/1992 che prevede la gestione unitaria delle quote da parte delle associazioni di produttori;
Visto, altresì, l'art. 10, comma 11, della legge n. 468/1992 che riconosce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di attribuire i quantitativi di riferimento confluiti alla riserva regionale;
Visto l'art. 5, comma 12, della legge n. 468/1992 in base al quale i criteri per l'applicazione della compensazione nazionale, da effettuarsi da parte dell'EIMA, sono stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni;
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il "Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e istituzionale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali";
Visto, in particolare, l'art. 2 della citata legge n. 491/1993 che individua le funzioni, già di competenza del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attribuite al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
Visto il decreto-legge 25 novembre 1994, n. 648, concernente l'istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A;
Considerato che il Consiglio di Stato, nel parere espresso nell'adunanza generale del 1 ottobre 1993 in merito allo schema di regolamento di esecuzione della legge n. 468/1992, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, ha ritenuto necessario che la disciplina relativa alla gestione unitaria delle quote da parte delle associazioni di produttori, ai criteri di attribuzione della riserva regionale, ed ai criteri per l'applicazione della compensazione nazionale, sia adottata con apposito regolamento;
Considerata la necessità di fornire una disciplina di alcuni ulteriori aspetti inerenti il regime delle quote latte atta a consentire una corretta applicazione del regime medesimo in Italia;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, relativa alla "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" ed in particolare l'art. 17, terzo comma;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Criteri di assegnazione delle quote
per il periodo 1994-95 e successivi
1. Per il periodo 1994-95 e per i periodi successivi, sono confermati i criteri di assegnazione delle quote applicati per il periodo 1993-94, fatta salva l'attuazione delle misure previste dall'art. 2, comma 8, e dall'art. 10, comma 11, della legge n. 468/1992.
2. In applicazione dell'art. 17, comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993 le quote dei prodotti che hanno cessato l'attività sono assegnate su base regionale con i criteri e le procedure previste all'art. 4 del presente regolamento.
3. Ai fini della applicazione del presente articolo, l'EIMA comunica alle regioni l'ammontare delle quote revocate, in ciascuna regione, in applicazione dell'art. 17, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993.
4. Ogni riferimento del presente regolamento alle regioni si intende esteso alle province autonome di Trento e Bolzano.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 286 del 4 novembre 1992. Si riporta il testo del relativo art. 3:
"Art. 3. - 1. Le associazioni di produttori di cui all'art. 12, lettera c), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, presentano all'AIMA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati durante il periodo 1993-1994.
2. Per i periodi successivi al 1993-1994 le domande sono presentate entro il 31 dicembre dell'anno antecedente l'inizio del periodo interessato.
3. Le domande di cui al precedente articolo sono corredate dall'elenco dei produttori associati titolari di quota.
4. L'associazione è direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale per le assegnazioni che abbiano assunto la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati.
5. La gestione unitaria della quota di cui al comma 1 non comporta la perdita della titolarità della quota da parte del produttore associato, né può determinare l'attribuzione di una quota da parte dell'associazione a produttori che ne siano privi o la modificazione delle quote spettanti ai produttori associati.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il recesso di un produttore associato dall'associazione di appartenenza è comunicato da questa e dal recedente entro quindici giorni all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino di cui all'art. 4. Il recesso ha efficacia a partire dall'inizio del periodo successivo all'anno solare in cui il recesso medesimo si perfeziona. I medesimi termini e modalità si applicano all'ipotesi in cui un produttore aderisca ad una associazione di produttori che esercita la gestione unitaria delle quote".
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 10 della citata legge n. 468/1992: "11. La riserva di cui al comma 10 è costituita presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all'attribuzione di tali quantitativi ai giovani agricoltori ed ai produttori di cui al comma 10 sulla base di criteri oggettivi di priorità deliberati, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I quantitativi devono essere attribuiti entro dodici mesi dalla loro disponibilità, decorsi i quali confluiscono nella riserva nazionale".
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 5 della medesima legge n. 468/1992: "12. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta dall'AIMA, che può avvalersi, a tal fine, attaverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. I criteri per l'applicazione della compensazione nazionale sono stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni.
Nell'ambito della predetta procedura di compensazione può essere prevista una compensazione limitata ai produttori delle zone di montagna e, in subordine, delle zone svantaggiate di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975. Le somme oggetto di compensazione nazionale sono rimborsate d'ufficio ai produttori".
- La legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il "Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 1993, n. 285.
- Il decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, concernente l'istituzione dell'Ente per gli investimenti nel mercato agricolo - E.I.M.A., è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1994.
- Il regolamento di esecuzione della legge n. 468/1992, emanato con D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993 - serie generale.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è pubblicata nel supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988. Il comma 3 dell'art. 17 di detta legge prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 2 della legge n. 468/1992: "8. Ove le quote nazionali risultino inferiori alla somma delle quantità attribuite ai produttori ai sensi dei commi 2 e 3, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce con proprio decreto i criteri generali per realizzare, nell'arco di un triennio e nel rispetto delle norme comunitarie, l'esatta rispondenza delle quantità assegnate ai produttori con le quote nazionali spettanti all'Italia, tenendo conto, relativamente alle riduzioni obbligatorie della quota B, dell'esigenza di mantenere nelle aree di montagna e svantaggiate la maggior quantità di produzione lattiera".
- Per il testo del comma 11 dell'art. 10 della predetta legge n. 468/1992 si veda in nota alle premesse.
- Si riporta il testo dei commi 8 e 11 dell'art. 17 del D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569:
"8. Nei confronti dei produttori di cui al comma 7 si provvede all'esito degli accertamenti, alla revoca dell'assegnazione della quota, fatta salva la possibilità di fornire la prova certa, anche attraverso l'esibizione di fatture od altra documentazione commerciale, che l'imprenditore abbia prodotto e commercializzato nel periodo intercorrente tra il 1 dicembre 1992 e il 30 novembre 1993 una quantità di latte o prodotti lattieri di ragionevole consistenza".
9.-10. (Omissis).
11. Le quote revocate ai sensi del comma 8 confluiscono nella riserva nazionale, la cui disciplina giuridica è determinata con successivo regolamento ministeriale, per essere riutilizzate con prioritaria considerazione per le aree svantaggiate, ed in particolare per quelle di montagna, incise dalla revoca dell'assegnazione".