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DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1995, n. 32

Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonchè per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-2-1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 7 aprile 1995, n. 104 (in G.U. 10/04/1995, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2015)
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Testo in vigore dal: 9-2-1995
al: 23-6-1995
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  rendere
operativo  l'intervento  ordinario nelle aree depresse del territorio
nazionale;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare  disposizioni  al  fine  di  accelerare  le  procedure per la
concessione   delle  agevolazioni  a  favore  delle  attivita'  della
soppressa  Agenzia  per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno,
nonche' per la sistemazione del relativo personale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 febbraio 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione
economica,  di  concerto  con  i  Ministri  delle finanze, dei lavori
pubblici   e   dell'ambiente,   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  e  del  commercio  con l'estero, dell'universita' e
della  ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e
gli affari regionali;
                              E M A N A
il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1.  Ai fini dell'attuazione della politica di intervento nelle aree
depresse    del    territorio    nazionale    e,    in   particolare,
dell'applicazione  dell'articolo  3, comma 1, della legge 19 dicembre
1992,  n.  488,  di  conversione  in  legge,  con  modificazioni, del
decreto-legge  22 ottobre 1992, n. 415, e dell'articolo 3 del decreto
legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  e successive modificazioni ed
integrazioni, si intende:
    a)   per   "aree  depresse"  quelle  individuate  o  che  saranno
individuate   dalla   Commissione   delle   Comunita'   europee  come
ammissibili  agli  interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e
5-  b,  quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche e
quelle  rientranti  nelle  fattispecie dell'articolo 92, paragrafo 3,
lettera c), del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione;
    b)  per "programmazione negoziata" la regolamentazione concordata
tra  soggetti  pubblici  o  tra  il soggetto pubblico competente e la
parte  o  le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi
diversi,  riferiti  ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
    c)  per "accordo di programma" l'accordo promosso, anche ai sensi
delle  vigenti  disposizioni,  da  una amministrazione centrale con i
soggetti  pubblici  e privati interessati quando, per l'attuazione di
interventi  programmati,  occorre l'iniziativa integrata e coordinata
di  regioni,  enti  locali  e  altri  soggetti  pubblici  e privati e
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; con l'accordo
si  attua  il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si
definiscono   le   modalita'  di  esecuzione  da  parte  di  ciascuna
amministrazione  partecipante,  il  controllo  dell'attuazione  degli
interventi,  la  verifica  del  rispetto delle condizioni fissate, la
individuazione  di  eventuali  ritardi  o  inadempienze,  l'eventuale
revoca  del  finanziamento  totale  o  parziale  e  l'attivazione  di
procedure sostitutive;
    d)  per  "contratto  di  programma"  il  contratto  stipulato tra
l'amministrazione ed una grande impresa o un gruppo o un consorzio di
medie e piccole imprese per la realizzazione di interventi oggetto di
programmazione negoziata;
    e)   per   "intesa   di   programma"  l'accordo  tra  i  soggetti
istituzionali  competenti  in  un  determinato  settore,  con cui gli
stessi  si impegnano a collaborare mettendo a disposizione le risorse
finanziarie occorrenti per la realizzazione di una serie di azioni ed
interventi   specifici,   collegati   funzionalmente   in  un  quadro
pluriennale,  anche  se  non  ancora  globalmente definiti in tema di
fattibilita'.
  2.  Il  Comitato  interministeriale per la programmazione economica
(CIPE),  con  deliberazione  adottata  su  proposta  del Ministro del
bilancio  e  della  programmazione economica, d'intesa con i Ministri
interessati,  approva  i  singoli  accordi di programma, contratti di
programma e intese di programma da stipulare.
  3.  Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome, provvede a dettare una
disciplina   dei   contratti  di  programma  che  tenga  conto  delle
competenze  trasferite  alle  amministrazioni  a  seguito del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96.