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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 27 ottobre 1994, n. 759

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, del decreto ministeriale 22 dicembre 1967, concernente la disciplina dell'impiego e approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, e del decreto ministeriale 3 maggio 1971, concernente la disciplina degli amidi modificati destinati all'alimentazione umana.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-2-1995
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 21-2-1995
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  marzo  1965,  concernente  la
disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione  e
per  la  conservazione  delle  sostanze  alimentari,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101  del  22  aprile
1965,  modificato  da  ultimo  con il decreto 26 luglio 1994, n. 558,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  229
del 30 settembre 1994;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  dicembre 1967, concernente la
disciplina delle  materie  coloranti  autorizzate  nella  lavorazione
delle  sostanze alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28
del 1 febbraio 1968, modificato da ultimo con il  decreto  26  luglio
1994,  n.  558,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  maggio  1971,  concernente  la
disciplina  degli amidi modificati destinati all'alimentazione umana,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 18 maggio 1971;
  Ritenuto  di  dover  provvedere  ad  ulteriori   modificazioni   ed
integrazioni  dei  decreti  ministeriali  sopra  citati  al fine, fra
l'altro, di comprendere nel campo  di  applicazione  degli  stessi  i
prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare di cui
all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
  Visti  gli  articoli  5,  lettera  g), 7 e 22 della legge 30 aprile
1962, n. 283;
  Visto l'art. 57, commi 2 e 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
  Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27  gennaio  1992,
n. 111;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale
del 4 luglio 1994;
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 31 marzo  1965  e
sue  modificazioni,  22 dicembre 1967 e sue modificazioni, e 3 maggio
1971,  riguardanti  rispettivamente  la  disciplina  degli   additivi
alimentari,  dei coloranti alimentari e degli amidi modificati che si
possono aggiungere agli alimenti,  si  applicano  anche  ai  prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare di cui all'art.
7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
  2.   L'allegato  I  del  decreto  ministeriale  31  marzo  1965  e'
modificato come segue:
    a) al "Titolo I - A Conservanti", alle voci "E 200 Acido sorbico,
E  201 Sodio sorbato, E 202 Potassio sorbato ed E 203 Calcio sorbato"
e' aggiunto il seguente caso d'impiego: "spuntini a base di cereali e
frutta a guscio ricoperta destinati ad una alimentazione  particolare
di  cui  all'art.  7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111,
1000 mg/Kg";
    b) al "Titolo I -  C  Antiossidanti",  alle  voci  "E  300  Acido
L-ascorbico, E 301 Sodio L-ascorbato, E 302 Calcio L-ascorbato, E 304
L-Ascorbile  palminato,  E  306 Estratti d'origine naturale ricchi in
tocoferoli, E 307 Alfa tocoferolo di sintesi, E 308 Gamma  tocoferolo
ed  E  309  Delta tocoferolo di sintesi" e' aggiunto il seguente caso
d'impiego: "spuntini a base di cereali e frutta a  guscio  ricoperta,
polveri,   granulati,   pastigliaggi   e  simili,  destinati  ad  una
alimentazione particolare di cui all'art. 7 del  decreto  legislativo
27 gennaio 1992, n. 111, S.B.T.I.";
    c) al "Titolo II A - Stabilizzanti, addensanti e gelificanti":
    -  alle voci "E 407 Carragenine, E 410 Farina di semi di carrube,
E 412 Farina di semi di guar, E 413  Gomma  adragante,  E  414  Gomma
arabica,  E  415  Gomma  xanthano,  E  440  Pectina,  E 460 Cellulosa
microcristallina, E 461 Metilcellulosa, E 463 Idrossipropilcellulosa,
E 464 Idrossipropilmetilcellulosa, E 465 Metiletilcellulosa ed E  466
Carbossimetilcellulosa"  e'  aggiunto  il  seguente  caso  d'impiego:
"prodotti destinati ad una alimentazione particolare di cui  all'art.
7  del  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 111, sotto forma di
polveri e granulati, destinati alla  ricostituzione,  pastigliaggi  e
simili, S.B.T.I.";
    -  alla  voce "E 401 Sodio alginato" e' aggiunto il seguente caso
d'impiego: "preparati per mousse al cacao con cioccolato in granella,
S.B.T.I.";
    - alle voci "E 414 Gomma arabica ed E 420 Sorbitolo" e'  aggiunto
il seguente caso d'impiego: "cioccolatini (limitatamente al ripieno),
S.B.T.I.";
    -  alle  voci "E 420 Sorbitolo ed E 422 Glicerolo" e' aggiunto il
seguente caso d'impiego: "capsule di gelatina destinate  a  contenere
alimenti destinati ad una alimentazione particolare di cui all'art. 7
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, S.B.T.I.";
    -  alla  voce  "E  440  Pectina"  e'  aggiunto  il  seguente caso
d'impiego: "spuntini a base di cereali e frutta  a  guscio  ricoperta
destinati  ad  una  alimentazione  particolare  di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, S.B.T.I.";
    - alla voce "E 464 Idrossipropilmetilcellulosa"  e'  aggiunto  il
seguente caso d'impiego: "crocchette di patate, S.B.T.I.";
    -  alla  voce  "E  466  Carbossimetilcellulosa  sale  sodico"  e'
aggiunto il seguente caso d'impiego: "bevanda cioccolata  pronta  per
il consumo, S.B.T.I.";
    d) al "Titolo II B - Emulsionanti":
    -  alla  voce  "E  322  Lecitine"  e'  aggiunto  il seguente caso
d'impiego: "spuntini a base di cereali e frutta a  guscio  ricoperta,
polveri  e  granulati,  nonche' oli e grassi in capsule, destinati ad
una  alimentazione  particolare,  di  cui  all'art.  7  del   decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, S.B.T.I.";
    - alla voce "E 471 Mono e digliceridi degli acidi grassi":
     i)  e'  aggiunto il seguente caso d'impiego: "bevanda cioccolata
pronta per il consumo, S.B.T.I.";
     ii)  la  dizione  "Gelati  0,5%"  e'  sostituita  dalla seguente
"Gelati, S.B.T.I.";
     iii) e' aggiunto il seguente caso  d'impiego:  "dessert  gelato,
S.B.T.I.";
     iv)  e' aggiunto il seguente caso d'impiego: "spuntini a base di
cereali e frutta a guscio ricoperta, polveri e granulati, nonche' oli
e grassi in capsule, destinati ad una alimentazione  particolare,  di
cui  all'art.  7  del  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 111,
S.B.T.I.";
    - alla voce "E 472 a) Esteri acetici dei mono e digliceridi degli
acidi grassi" e' aggiunto il seguente caso d'impiego:  "preparati per
mousse al cacao con cioccolato in granella, S.B.T.I.";
    e) al "Titolo VI - Agenti di rivestimento":
    - alla  voce  "Gomma  lacca  bianca  raffinata"  e'  aggiunto  il
seguente  caso  d'impiego:  "prodotti  destinati ad una alimentazione
particolare, di cui all'art. 7 del  decreto  legislativo  27  gennaio
1992, n. 111, sotto forma di pastigliaggi e simili, S.B.T.I.";
    f) al "Titolo VII - Acidificanti":
    -  alle  voci  "E  270  Acido  lattico ed E 330 Acido citrico" e'
aggiunto il seguente caso d'impiego: "spuntini a base  di  cereali  e
frutta a guscio ricoperta, polveri, granulati, pastigliaggi e simili,
destinati  ad  una  alimentazione  particolare, di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, S.B.T.I.";
    - alla voce "E 334 Acido tartarico" e' aggiunto il seguente  caso
d'impiego:  "spuntini  a base di cereali e frutta a guscio ricoperta,
0,4%, polveri  e  granulati  700  mg/litro  (calcolato  sul  prodotto
ricostituito  pronto  per  il  consumo),  pastigliaggi  e  simili 1%,
destinati ad una alimentazione particolare, di  cui  all'art.  7  del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111";
    g) al "Titolo VIII - Antiagglomeranti":
    - e' inserita la voce "Talco (esente da asbesto)" con il seguente
caso d'impiego: "prodotti destinati ad una alimentazione particolare,
di  cui  all'art.  7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111,
sotto forma di polveri, alla dose di 10 g/Kg, pastigliaggi e  simili,
S.B.T.I.";
    -  sono  inserite le seguenti voci: "Silicato di calcio, Silicato
di magnesio e Trisilicato di magnesio  (esente  da  asbesto)"  con  i
seguenti  casi  d'impiego:  "prodotti  destinati ad una alimentazione
particolare, di cui all'art. 7 del  decreto  legislativo  27  gennaio
1992,  n.  111,  sotto  forma  di  polveri,  alla  dose  di  10 g/Kg,
pastigliaggi e simili, S.B.T.I.";
    - alle voci "Carbonato di calcio e Carbonato  di  magnesio"  sono
aggiunti  i  seguenti  casi  d'impiego:  "prodotti  destinati  ad una
alimentazione particolare, di cui all'art. 7 del decreto  legislativo
27   gennaio  1992,  n.  111,  sotto  forma  di  polveri,  granulati,
pastigliaggi e simili, S.B.T.I.";
    - alla voce "Silice colloidale (o biossido di silicio idrato)" e'
aggiunto il seguente  caso  d'impiego:  "prodotti  destinati  ad  una
alimentazione  particolare, di cui all'art. 7 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 111, sotto forma di  polveri  e  granulati,  alla
dose di 10 g/Kg, pastigliaggi e simili, S.B.T.I.";
    -  alla  voce  "E 341 Fosfato tricalcico" e' aggiunto il seguente
caso d'impiego: "prodotti destinati ad una alimentazione particolare,
di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  111,
sotto  forma  di  polveri e granulati 10 g/Kg, pastigliaggi e simili,
S.B.T.I.";
    h)  al  "Titolo  XIII - Vari", alla voce "Sali di sodio potassio,
magnesio  e  calcio  degli  acidi  grassi  alimentari"   la   dizione
"caramelle,  pastigliaggi  e  chewing-gum  1%"  e'  sostituita  dalla
seguente: "caramelle, chewing-gum, pastigliaggi e simili,  polveri  e
granulati, S.B.T.I.";
    i)  al "Titolo XIV - Correttori di acidita'" alle voci "Carbonato
di sodio, Bicarbonato di sodio, Carbonato di potassio  e  Bicarbonato
di  potassio"  e'  aggiunto  il  seguente  caso  d'impiego: "prodotti
destinati ad una alimentazione particolare  di  cui  all'art.  7  del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sotto forma di polveri e
grunalati, S.B.T.I.".
  3.  Alla  sezione  B  del  decreto ministeriale 22 dicembre 1967 e'
aggiunta  la   seguente   dizione:   "Alimenti   destinati   ad   una
alimentazione  particolare  di cui all'art. 7 del decreto legislativo
27  gennaio  1992,  n.  111,  sotto  forma  di  polveri,   granulati,
pastigliaggi e simili, capsule".
  4.  I coloranti riportati nella sezione A/I dell'elenco allegato al
decreto ministeriale 22 dicembre 1967 possono essere impiegati per la
colorazione  delle  capsule,  utilizzate  nella   fabbricazione   dei
prodotti destinati ad una alimentazione particolare di cui all'art. 7
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e dei pastigliaggi.
  5.  E'  consentito  l'impiego  del  colorante  "E  171  Biossido di
titanio" nelle caramelle, S.B.T.I.".
  6. Nell'allegato al decreto ministeriale 3 maggio 1971:
   - alla voce "11 Fosfato di diamido" e' aggiunto il  seguente  caso
d'impiego: "preparati per mousse al cacao con cioccolato in granella,
S.B.T.I.";
   -  alla  voce  "14  Amido  acetilato  e  reticolazione adipica" e'
aggiunto il seguente caso d'impiego: "bevanda ciccolata pronta per il
consumo, S.B.T.I.".
  7. Negli edulcoranti destinati al consumatore finale,  sotto  forma
di microcompresse, e' consentito l'impiego del polivinilpirrolidone e
del polivinilpolipirrolidone, S.B.T.I.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  I  decreti  ministeriali  che  hanno  modificato   ed
          aggiornato il D.M. 31 marzo 1965 sono i seguenti:
              19  febbraio  1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 72 del 23 marzo 1966;
              28 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          204 del 16 agosto 1967;
              20  febbraio  1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 89 del 5 aprile 1968;
              14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          173 del 10 luglio 1968;
              12  febbraio  1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 95 del 14 aprile 1969;
              10 luglio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          184 del 23 luglio 1969;
              12  agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          220 del 29 agosto 1969;
              15 dicembre 1970, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 6 del 9 gennaio 1971;
              3  maggio  1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          132 del 26 maggio 1971;
              30 luglio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          229 dell'11 settembre 1971;
              9  maggio  1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          135 del 25 maggio 1972;
              1 luglio 1972, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          186 del 19 luglio 1972;
              31 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          300 del 18 novembre 1972;
              22  giugno 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          194 del 28 luglio 1973;
              29 dicembre 1973, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 13 del 15 gennaio 1974;
              6 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88
          del 3 aprile 1974;
              6 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          342 del 30 dicembre 1975;
              31  marzo  1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          117 del 5 maggio 1976;
              15 luglio 1976, pubblicato  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 agosto 1976;
              30  dicembre  1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 3 del 5 gennaio 1977;
              18 maggio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          157 dell'8 giugno 1978;
              28  luglio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          231 del 19 agosto 1978;
              20 ottobre 1978, pubblicato nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Uffialale n. 337 del 2 dicembre 1978;
              16 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          21 del 22 gennaio 1979;
              7  marzo  1980,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          114 del 28 maggio 1980;
              21 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          38 del 9 febbraio 1981;
              14 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          299 del 30 ottobre 1981;
              14 aprile 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          120 del 4 maggio 1983;
              1  agosto  1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          228 del 20 agosto 1983;
              29  novembre  1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 331 del 2 dicembre 1983;
              13 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          203 del 25 luglio 1984;
              20  febbraio  1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 57 del 7 marzo 1985;
              7 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          45 del 24 febbraio 1986;
              18 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 231 del 4 ottobre 1986;
              12  agosto  1987,  n.  396,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n.  229 del 1 ottobre 1987;
              31 dicembre 1988, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 4 del 5 gennaio 1989;
              24  luglio  1990,  n.  252,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n.  204 del 1 settembre 1990;
              6 novembre 1992,  n.  525,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993;
              2  agosto  1993,  n.  582,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 13 del 18 agosto 1994;
              14 febbraio 1994, n.  225,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  78 del 5 aprile 1994;
              6  aprile  1994,  n.  288,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1994;
              6  aprile  1994,  n.  334,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1994;
              26  luglio  1994,  n.  558,  pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del  30  settembre
          1994.
             -   I  decreti  ministeriali  che  hanno  modificato  ed
          aggiornato il D.M. 22 dicembre 1967 sono i seguenti:
              10 luglio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          189 del 26 luglio 1969;
              15  dicembre  1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 6 del 9 gennaio 1971;
              6 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71
          del 13 marzo 1975;
              3 settembre 1976, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 249 del 18 settembre 1976;
              21  marzo  1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          92 del 5 aprile 1977;
              26 luglio 1994,  n.  558,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre
          194.
             -  Il  comma  1  dell'art.  7  del  D.Lgs.  n.  111/1992
          (Attuazione   della  direttiva  89/398/CEE,  concernente  i
          prodotti  alimentari   destinati   ad   una   alimentazione
          particolare)   prevede   che:   "Al   momento  della  prima
          commercializzazione di uno dei prodotti alimentari  di  cui
          all'art.  1 non compresi nell'allegato 1, il fabbricante ne
          informa il Ministero della sanita' mediante la trasmissione
          di un modello dell'etichetta utilizzata per tale prodotto".
             - Si trascrive il testo dell'art. 5, lettera g), e degli
          articoli 7 e 22 della legge n. 283/1962,  sulla  disciplina
          igienica  della  produzione  e della vendita delle sostanze
          alimentari e delle bevande:
             "Art.  5.  -  E' vietato impiegare nella preparazione di
          alimenti  o  bevande,  vendere,  detenere  per  vendere   o
          somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque
          distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
              a)-f) (omissis);
               g)  con  aggiunta  di  additivi  chimici  di qualsiasi
          natura non autorizzati con  decreto  del  Ministro  per  la
          sanita'   o,   nel   caso   che  siano  autorizzati,  senza
          l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego.  I
          decreti   di   autorizzazione  sono  soggetti  a  revisioni
          annuali".
             "Art. 7. -  Il  Ministro  per  la  sanita'  con  proprio
          decreto,  sentito  il  Consiglio superiore di sanita', puo'
          consentire  la  produzione  ed  il  commercio  di  sostanze
          alimentari   e   bavande  che  abbiano  subito  aggiunte  o
          sottrazione o speciali trattamenti, ivi compreso  l'impiego
          di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici,
          ormoni,  prescrivendo,  del  pari, anche le indicazioni che
          debbono essere riportate sul prodotto finito".
             "Art. 22. - Il Ministro per la sanita', entro  sei  mesi
          dalla   pubblicazione  della  presente  legge,  sentito  il
          Consiglio  superiore  di  sanita',  pubblichera'  con   suo
          decreto,  l'elenco  degli additivi chimici consentiti nella
          preparazione  e  per  la   conservazione   delle   sostanze
          alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le
          loro   caratteristiche   chimico-fisiche,  i  requisiti  di
          purezza, i  metodi  di  dosaggio  negli  alimenti,  i  casi
          d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.
             Entro  un  anno  il Ministro per la sanita' pubblichera'
          l'elenco dei  metodi  ufficiali  d'analisi  delle  sostanze
          alimentari.
             Il  Ministro  per la sanita' e' autorizzato a provvedere
          con   successivi    decreti    ai    periodici    necessari
          aggiornamenti".
             -  Il  testo  dell'art.  57, commi 2 e 3, della legge n.
          142/1992,  recante  disposizioni   per   l'adempimento   di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee (legge comunitaria per il  1991),  e'  il
          seguente:
             "2.  A  partire  dalla  data  di  entrata  in vigore del
          provvedimento di attuazione della direttiva 89/1/07/CEE,  e
          comunque  con  effetto  dal  1 luglio 1992, e' soppressa la
          lettera f) dell'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
             3. Al primo comma dell'art. 10  della  legge  30  aprile
          1962,  n. 283, le parole: 'nella colorazione delle sostanze
          alimentari e della carta o degli  imballaggi  destinati  ad
          involgere   le   sostanze  stesse'  sono  sostituite  dalle
          seguenti: 'nella colorazione della carta o degli imballaggi
          destinati ad involgere le sostanze alimentari'".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed aslla registrazione della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  Per  il  testo  del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n.
          111/1992 si veda in nota alle premesse.
             - L'allegato al D.M.  31  marzo  1965  riporta  l'elenco
          degli  additivi che possono essere aggiunti agli alimenti e
          prevede i casi e le dosi  d'impiego  nei  singoli  alimenti
          come  pure  le caratteristiche chimico-fisiche e di purezza
          degli additivi stessi.
             - La sezione B dell'allegato al D.M.  22  dicembre  1967
          riporta  l'elenco  degli  alimenti  di  cui si autorizza la
          colorazione.
             - La sezione A/1  del  D.M.  22  dicembre  1967  riporta
          l'elenco  dei coloranti che possono essere impiegati per la
          colorazione della massa e in superficie.
             - L'allegato al D.M. 3 maggio  1971  riporta  gli  amidi
          modificati  mediante  procedimenti  fisici  ed  enzimatici,
          nonche'   quelli   modificati   mediante   mezzi   chimici,
          assimilati  per  quanto  concerne  l'utilizzazione  per usi
          alimentari agli amidi nativi, con la precisazione dei  casi
          e delle dosi massime d'impiego (parte I), nonche' gli amidi
          modificati  mediante  mezzi  chimici,  assimilati,  ai fini
          della utilizzazione negli alimenti, agli additivi  chimici,
          con la precisazione dei casi e delle dosi massime d'impiego
          (parte II).