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LEGGE 19 febbraio 1992, n. 142

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991).

note: Entrata in vigore: 6-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/2011)
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  • Articoli
  • DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI
    PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
  • 1
  • agg.1
  • orig.
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO I
    CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE,
    PROFESSIONI, ATTIVITÀ ECONOMICHE
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • orig.
  • 13
  • orig.
  • 14
  • orig.
  • 15
  • 16
  • 17
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO II
    CREDITO E RISPARMIO
    SEZIONE I
    CREDITO AL CONSUMO
  • 18
  • orig.
  • 19
  • orig.
  • 20
  • orig.
  • 21
  • orig.
  • 22
  • orig.
  • 23
  • orig.
  • 24
  • orig.
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO II
    CREDITO E RISPARMIO
    Sezione II
    RISPARMIO
  • 25
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO III
    ASSICURAZIONI
  • 26
  • orig.
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • orig.
  • 31
  • 32
  • 33
  • orig.
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO IV
    FINANZE
  • 34
  • 35
  • 36
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO V
    SANITÀ, PROTEZIONE
    DEI LAVORATORI, AMBIENTE
  • 37
  • orig.
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • agg.1
  • orig.
  • 44
  • 45
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VI
    SANITÀ VETERINARIA
  • 46
  • 47
  • 48
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VII
    PRODOTTI ALIMENTARI
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • agg.1
  • orig.
  • 58
  • orig.
  • 59
  • 60
  • 61
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VIII
    PRODUZIONE INDUSTRIALE
  • 62
  • 63
  • 64
  • orig.
  • 65
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo IX
    TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo X
    RELAZIONI FINANZIARIE CON LE COMUNITÀ EUROPEE
  • 73
  • 74
  • 75
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo XI
    DISPOSIZIONI FINALI
  • 76
  • orig.
  • Allegati
Testo in vigore dal:  12-5-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 57

(Dolcificanti artificiali)
1. Gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 297, sono abrogati.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva 89/107/CEE, e comunque con effetto dal 1 luglio 1992, è soppressa la lettera f) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
3. Al primo comma dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: "nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse" sono sostituite dalle seguenti: "nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari".
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 1997, N. 514))
.
5. Chiunque produca, commercializzi e detenga coloranti per alimenti è autorizzato a proseguire nella propria attività e deve chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione di cui al comma 4. (3)

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AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 25 giugno 1993, n. 459, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "le imprese già in servizio che hanno presentato istanza ai sensi del presente articolo 57, si intendono autorizzate a svolgere l'attività oggetto dell'istanza fino al rilascio dell' autorizzazione secondo le procedure di cui al comma 2 dell'art. 1 dello stesso decreto n. 459/93. Qualora l'istanza non sia stata corredata in modo integrale con la documentazione di cui all'allegato I, le imprese sono tenute a provvedere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al completamento della documentazione; l'istante è autorizzato a proseguire nella propria attività fino a quando non gli venga comunicato che l'istanza di autorizzazione è stata respinta".