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DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1995, n. 25

Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/1/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/1995)
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Testo in vigore dal: 26-1-1995
al: 27-3-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di assicurare
l'uniformita'  di  miglioramento  economico  per  l'anno  1994 tra il
personale statale disciplinato ovvero
escluso dalle disposizioni sulla contrattazione collettiva
di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  e  di  disciplinare  alcuni
aspetti indispensabili concernenti la materia del pubblico impiego;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 gennaio 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  per  la funzione pubblica e gli affari
regionali,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari esteri, delle
finanze,  di grazia e giustizia, delle risorse agricole, alimentari e
forestali,    della   difesa,   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  e  del  commercio  con l'estero, dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  del  bilancio e della
programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. L'indennita' di vacanza contrattuale di cui al provvedimento del
Presidente  del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 143 del 21 giugno
1994, e' corrisposta fino al 31 dicembre 1994.