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DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1995, n. 2

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/1/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/01/1995)
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Testo in vigore dal:  8-1-1995 al: 8-3-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, recante attuazione della direttiva n. 82/501/CEE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad
una sollecita applicazione delle disposizioni relative alla prevenzione di incidenti rilevanti degli impianti industriali ad alto rischio ed alla limitazione delle conseguenze per la popolazione e per l'ambiente di eventuali incidenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 gennaio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Obbligo di notifica). - 1. Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti a notificare l'oggetto della loro attività al Ministero dell'ambiente, al comitato tecnico regionale o interregionale di cui all'articolo 15, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente i fabbricanti che:
a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nelle quantità indicate nell'allegato III, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, come:
1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;
2) prodotti della fabbricazione;
3) sottoprodotti;
4) residui;
5) prodotti di reazioni accidentali;
b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna;
c) posseggano più stabilimenti, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b), siano complessivamente raggiunte o superate;
d) nel caso di aree ad elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), operino in stabilimenti, appartenenti a distinti titolari, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b), siano complessivamente raggiunte o superate.
2. Sono altresì tenuti alla notifica i soggetti che intraprendano una attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1, ovvero che apportino modifiche che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, secondo i criteri stabiliti con i decreti previsti dall'articolo 12, comma 2. Fino all'emanazione di tali decreti, si applicano le disposizioni previste dall'allegato A, parte 3, del decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno in data 11 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1986.
3. Per le modifiche di attività esistenti che non comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, il fabbricante non è tenuto alla presentazione del rapporto di sicurezza purché fornisca documentata dichiarazione che la modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio. Il fabbricante terrà conto della suddetta modifica in occasione dell'aggiornamento triennale del rapporto di sicurezza.".