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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1994, n. 730

Disposizioni per l'ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1996)
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Testo in vigore dal:  31-12-1994 al: 28-2-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare la criminalità organizzata nel territorio della regione Sicilia e della regione Calabria e nel territorio del comune e della provincia di Napoli per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, nonché per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare talune strutture e funzioni, al fine di intensificare la lotta contro la criminalità organizzata nei settori del controllo del traffico degli stupefacenti e della salvaguardia della trasparenza e buon andamento delle amministrazioni locali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Le disposizioni previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Sicilia a decorrere dal 1 gennaio 1995.
2. A decorrere dalla stessa data le disposizioni citate si applicano, con l'osservanza delle modalità ivi stabilite, nelle province della Calabria e nei territori della provincia e del comune di Napoli, per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, nonché nelle province della regione Friuli-Venezia Giulia per il controllo dei valichi di frontiera.