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LEGGE 23 dicembre 1994, n. 725

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995).

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1998)
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Testo in vigore dal: 1-1-1995
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
                         la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Per l'anno 1995, il limite massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in lire  156.700  miliardi
al netto di lire 11.375 miliardi per  regolazioni  debitorie.  Tenuto
conto delle operazioni di rimborso di prestiti,  il  livello  massimo
del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23
agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per  un
importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi  relativo  ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il  1995  -
resta fissato in termini di competenza, in lire 372.550 miliardi  per
l'anno finanziario 1995. 
  2. Per gli anni 1996 e 1997 il limite massimo del  saldo  netto  da
finanziare del bilancio pluriennale a  legislazione  vigente,  tenuto
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente,  in  lire  170.350  miliardi  ed  in  lire   167.450
miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per  ciascuno  degli  anni
1996 e 1997, per la regolazione in titoli di  crediti  d'imposta;  il
livello   massimo   del   ricorso   al   mercato   e'    determinato,
rispettivamente,  in  lire  394.250  miliardi  ed  in  lire   322.150
miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1996  e  1997,  il
limite  massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'   determinato,
rispettivamente in lire 147.400 miliardi ed in lire 134.300  miliardi
ed  il  livello  massimo  del  ricorso  al  mercato  e'  determinato,
rispettivamente,  in  lire  371.400  miliardi  ed  in  lire   289.000
miliardi. 
          AVVERTENZA: 
            In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -  serie
          generale  -  del  16  gennaio  1995  si   procedera'   alla
          ripubblicazione del testo della  presente  legge  corredato
          delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217.