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LEGGE 23 dicembre 1994, n. 725

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995).

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1998)
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Testo in vigore dal:  1-1-1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'anno 1995, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 156.700 miliardi al netto di lire 11.375 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1995 - resta fissato in termini di competenza, in lire 372.550 miliardi per l'anno finanziario 1995.
2. Per gli anni 1996 e 1997 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 170.350 miliardi ed in lire 167.450 miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 394.250 miliardi ed in lire 322.150 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1996 e 1997, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente in lire 147.400 miliardi ed in lire 134.300 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 371.400 miliardi ed in lire 289.000 miliardi.
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 16 gennaio 1995 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.