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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1994, n. 727

Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 1995, n. 46 (in G.U. 27/02/1995, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2003)
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Testo in vigore dal:  31-12-1994 al: 27-2-1995
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire l'avvio degli interventi programmati in agricoltura ed il rientro nella quota assegnata dalla normativa comunitaria alla produzione nazionale del latte;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Allo scopo di assicurare la continuità degli interventi facenti capo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed alle regioni e province autonome, per la realizzazione delle attività previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, nelle more della approvazione di una nuova legge pluriennale di spesa per gli interventi programmati in agricoltura, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi.
2. La somma di cui al comma 1 è ripartita dal Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra le regioni e province autonome e tra le azioni realizzate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
4. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi: - La legge n. 491/1993 reca: "Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali". Si trascrive il testo dei commi 6 e 10 del relativo art. 2: "6. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica agricola, alimentare e forestale nazionale, nonché per l'individuazione delle linee di politica agricola da sostenere in sede comunitaria ed internazionale, per l'individuazione dei criteri generali e delle modalità attuative per l'esercizio della funzione di indirizzo e di cordinamento, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali. Il Comitato è presieduto dal Ministro ed è composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome o da loro delegati. Alle riunioni del Comitato sono invitati il Ministro per gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e, per quanto attiene all'art. 6, comma 6, lettera a), anche il Ministro dell'ambiente. Il Comitato concerta, tra l'altro, criteri ed indirizzi per interventi con particolare riferimento: alla regolazione del mercato agricolo; alle attività di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale; alla valorizzazione e al controllo di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, ivi compresi quelli inerenti ai materiali di propagazione delle specie vegetali e relative certificazioni; alla raccolta, adduzione e distribuzione primaria delle acque irrigue; al Fondo di solidarietà nazionale; alle associazioni ed unioni nazionali dei produttori agricoli; alle associazioni di categoria dell'industria agroalimentare ed a quelle della commercializzazione dei prodotti agroalimentari; alla cooperazione agroindustriale e alimentare; all'ordinamento e alla tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici, nonché ai relativi controlli funzionali; alla regolazione in materia fitosanitaria; alla omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole; alla regolazione delle sementi e dei fertilizzanti. 7-9 (Omissis). 10. Per effetto dell'applicazione dell'art. 1, a partire dall'anno 1994, la quota di risorse finanziarie da attribuire al Ministero per gli interventi nelle materie di sua competenza, previste dalle leggi 8 novembre 1986, n. 752, e 10 luglio 1991, n. 201, e dalle successive leggi di programmazione, per i settori oggetto della presente legge, non può essere superiore al 20 per cento".