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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1994, n. 691

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-12-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35 (in G.U. 17/02/1995, n.40).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal: 10-1-1997
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  immediati
interventi  che  consentano  di  avviare   rapidamente   l'opera   di
ricostruzione nelle zone colpite da avversita' atmosferiche  e  dagli
eventi alluvionali nella prima decade  del  mese  di  novembre  1994,
nonche' di adottare  provvedimenti  a  sostegno  del  rilancio  delle
attivita'  economiche  e  produttive   gravemente   pregiudicate   in
conseguenza degli stessi eventi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 dicembre 1994; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del bilancio  e  della  programmazione
economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Ai soggetti che  alla  data  del  4  novembre  1994  risultavano
proprietari  di  immobili  anche  ad  uso  non   abitativo,   ubicati
nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri  10  novembre  1994  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 264  dell'11  novembre  1994,  che  siano
andati distrutti o per i quali non vi sia possibilita' di  ripristino
per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del  mese  di
novembre 1994, e' assegnato: 
    a) limitatamente  all'unita'  immobiliare  ad  uso  di  residenza
principale, un contributo a fondo perduto  pari  alla  spesa  per  la
ricostruzione o per l'acquisto di un alloggio  di  civile  abitazione
con  una  superficie  utile   abitabile   corrispondente   a   quella
dell'unita' immobiliare  distrutta  e  comunque  non  superiore,  nel
limite massimo, a 200 mq; 
    b) per ogni altra unita'  immobiliare  ad  uso  abitativo  e  non
abitativo, un contributo sino al 75 per cento della spesa. (5) 
  1-bis. I relitti degli immobili distrutti o danneggiati per i quali
i proprietari hanno richiesto i contributi a  fondo  perduto  di  cui
alla  lettera  a)  del  comma  1  del  presente  articolo,   per   la
ricostruzione in altro sito o per l'acquisto di  un  altro  alloggio,
sono demoliti ed acquisiti al patrimonio indisponibile dei comuni. 
  2. Ai soggetti indicati al comma 1 che, alla data  del  4  novembre
1994, risultavano proprietari di  beni  immobili  anche  ad  uso  non
abitativo, danneggiati anche limitatamente  all'unica  via  d'accesso
danneggiati  dai  predetti  eventi  alluvionali   e'   assegnato   un
contributo pari al  75  per  cento  della  spesa  necessaria  per  la
riparazione dei danni. (5) 
  3. Ai soggetti residenti nei comuni ricompresi nelle regioni di cui
al comma 1 che, in  conseguenza  degli  eventi  alluvionali,  abbiano
subito la distruzione o la perdita o il danneggiamento di beni mobili
e di beni mobili registrati e' assegnato un contributo commisurato al
valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo  di  lire  50
milioni per ciascun nucleo familiare. 
  3-bis. I contributi previsti dai  commi  1,  2  e  3  del  presente
articolo, sono  erogati  dietro  presentazione  delle  fatture  ((e/o
ricevute fiscali)) relative ai lavori  di  riparazione  eseguiti,  ad
eccezione di una quota pari al 20 per cento del loro ammontare per la
quale e' ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione
di certificazione sottoscritta  dai  soggetti  beneficiari,  resa  ai
sensi  della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,   con   l'indicazione
dell'importo. ((La documentazione della relativa spesa sostenuta puo'
essere presentata in copia autentica)). 
  4. Per l'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  e'
autorizzata la spesa di lire 900 miliardi per l'anno 1995 e lire lire
720 miliardi per l'anno 1996. (7) 
    
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 364 convertito con modificazioni  dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 438 ha disposto (con l'art. 4-bis, commi  1  e
2) che possono  beneficiare  dei  contributi  previsti  dal  suddetto
articolo tutti i soggetti  che  non  hanno  beneficiato  delle  altre
provvidenze  previste  nelle  disposizioni  a   favore   delle   zone
alluvionate del novembre 1994. La domanda di ammissione al contributo
deve essere prodotta nel termine di sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
deve essere corredata da  certificazione  sottoscritta  dai  soggetti
beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.  15,  dalla
quale risulti di non aver beneficiato di altre provvidenze .
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 29 dicembre 1996, n. 560 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1996, n. 74 ha disposto (con l'art. 11,  comma  5-ter)
che le provvidenze previste dal presente articolo, devono  intendersi
riferite ai danni verificatisi per effetto degli  eventi  alluvionali
della prima decade del novembre  1994  sull'intero  territorio  delle
regioni individuate con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
264 dell'11 novembre 1994.