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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1994, n. 691

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-12-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35 (in G.U. 17/02/1995, n.40).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal: 20-12-1994
al: 17-2-1995
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  immediati
interventi  che  consentano  di  avviare   rapidamente   l'opera   di
ricostruzione nelle zone colpite da avversita' atmosferiche  e  dagli
eventi alluvionali nella prima decade  del  mese  di  novembre  1994,
nonche' di adottare  provvedimenti  a  sostegno  del  rilancio  delle
attivita'  economiche  e  produttive   gravemente   pregiudicate   in
conseguenza degli stessi eventi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 dicembre 1994; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del bilancio  e  della  programmazione
economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Ai soggetti che  alla  data  del  4  novembre  1994  risultavano
proprietari di immobili, ubicati  nell'ambito  del  territorio  delle
regioni individuate dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  264
dell'11 novembre 1994, che siano andati distrutti o per i  quali  non
vi  sia  possibilita'  di  ripristino  per   effetto   degli   eventi
alluvionali  della  prima  decade  del  mese  di  novembre  1994,  e'
assegnato: 
    a) limitatamente  all'unita'  immobiliare  ad  uso  di  residenza
principale, un contributo a fondo perduto  pari  alla  spesa  per  la
ricostruzione o per l'acquisto di un alloggio  di  civile  abitazione
con  una  superficie  utile   abitabile   corrispondente   a   quella
dell'unita' immobiliare  distrutta  e  comunque  non  superiore,  nel
limite massimo, a 200 mq; 
    b) per  ogni  altra  unita'  immobiliare  ad  uso  abitativo,  un
contributo sino al 75 per cento della spesa. 
  2. Ai soggetti indicati al comma 1 che, alla data  del  4  novembre
1994,  risultavano  proprietari  di  beni  immobili  danneggiati  dai
predetti eventi alluvionali e' assegnato un contributo pari al 75 per
cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni. 
  3. Ai soggetti residenti nei comuni ricompresi nelle regioni di cui
al comma 1 che, in  conseguenza  degli  eventi  alluvionali,  abbiano
subito la distruzione o la perdita di beni mobili e  di  beni  mobili
registrati e' assegnato un contributo commisurato al valore dei  beni
predetti nel limite  massimo  complessivo  di  lire  50  milioni  per
ciascun nucleo familiare. 
  4. Per l'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  e'
autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi per ciascuno  degli  anni
1995 e 1996.