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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1994, n. 681

Regolamento recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-12-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/2010)
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Testo in vigore dal: 29-12-1994
al: 3-9-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge 6 giugno 1974, n. 298, cosi' come modificata dalla
legge 30 marzo 1987, n. 132;
  Visto l'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17,
comma 1;
  Sentito   il   parere   del   Comitato   centrale  dell'Albo  degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, espresso nella riunione
del 14 luglio 1993;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 2 giugno 1994;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 1994;
  Sulla  proposta  del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Alle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per
l'Albo  degli  autotrasportatori  ed  a  quelle  da  sostenere  per i
comitati  provinciali  provvede  il  Comitato centrale utilizzando le
quote  annue  al  cui  versamento  sono  soggette le imprese iscritte
all'Albo  nella  misura  e  con  le  modalita' stabilite nel presente
regolamento  ed  ogni  altro  provento  a qualsiasi titolo realizzato
connesso alla tenuta dell'Albo dal Comitato centrale per l'Albo.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiall della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il  rinvio.    Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  La  legge  n.  298/1974  reca: "Istituzione dell'albo
          nazionale degli autotrasportatori  di  cose  per  conto  di
          terzi,   disciplina   degli  autotrasportatori  di  cose  e
          istituzione di un sistema di  tariffe  a  forcella,  per  i
          trasporti di merci su strada".
             -  Il  testo  dell'art.  2  della  legge n. 162/1993, di
          conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29  marzo
          1993,   n.  82,  recante  misure  urgenti  per  il  settore
          dell'autotrasporto di  cose  per  conto  di  terzi,  e'  il
          seguente:
             "Art.  2.  -  1.  Con  regolamento  da emanare, ai sensi
          dell'art. 17 della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del
          Ministro dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro  di
          grazia  e  giustizia,  entro  novanta  giorni dalla data di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   presente
          legge,  sara'  disciplinato  il  sistema  di gestione delle
          spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per
          l'Albo nazionale degli autotrasportatori e  delle  relative
          spese sostenute per i comitati provinciali.
             2. Il regolamento di cui al comma 1 dovra' prevedere che
          le somme versate dagli autotrasportatori saranno utilizzate
          esclusivamente   per  la  tenuta  degli  albi  provinciali,
          nonche'   la    misura    delle    quote    dovute    dagli
          autotrasportatori  in  rapporto  al  numero, al tipo e alla
          portata dei veicoli.
             3. Nel regolamento di cui al comma  1  saranno  altresi'
          disciplinate  le  modalita' di pagamento delle quote di cui
          al comma 2 e della rendicontazione  delle  spese  sostenute
          dai comitati provinciali per l'Albo.
             4.  La composizione del comitato centrale e dei comitati
          provinciali sara' rideterminata con  decreto  del  Ministro
          dei  trasporti,  da emanare entro novanta giorni dalla data
          di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  presente
          legge,   assicurando   la  maggioranza  dei  componenti  ai
          rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori e
          delle associazioni nazionali di rappresentanza,  assistenza
          e   tutela  del  movimento  cooperativo,  riconosciute  dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
          con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.