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DECRETO-LEGGE 25 novembre 1994, n. 649

Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-11-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/1994)
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Testo in vigore dal:  27-11-1994 al: 25-1-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di rilanciare le attività economiche e favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, nonché per la semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, della difesa, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Definizione agevolata delle violazioni edilizie
1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, ovvero indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra, relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.
I termini contenuti nelle disposizioni richiamate nel presente comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente articolo.
2. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1 ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente per 2 e per
3. La misura dell'oblazione, come determinata ai sensi del presente comma, è elevata di un importo pari alla metà, nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.
3. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro la data del 15 gennaio 1995. La documentazione, di cui all'articolo 35, comma terzo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonché del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso articolo 35.
Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 5, degli oneri di concessione di cui al comma 6, nonché la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui all'articolo 52, comma secondo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria, salvo il disposto del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto può essere depositata entro la data di compimento dell'anno. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è determinata in modo veritiero e interamente corrisposta, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
4. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 15 dicembre 1994, dell'importo fisso indicato nella allegata tabella A e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente entro il 15 gennaio 1995, il 15 marzo 1995, il 15 giugno 1995 ed il 15 settembre 1995. È consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro il 15 dicembre 1994, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra, ovvero l'oblazione stessa, pari a L. 2.000.000, sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 15 dicembre 1994. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalità di cui sopra. Le somme già versate in adempimento di norme contenute nei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, e 27 settembre 1994, n. 551, che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma, sono portate in riduzione dell'importo complessivo della oblazione da versare entro il 15 settembre 1995.
5. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 15 dicembre 1994. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio da determinarsi ai sensi dell'articolo 35, quindicesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
6. Alla domanda di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella allegata tabella B, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. Qualora l'importo finale degli oneri concessori applicati nel comune di ubicazione dell'immobile risulti inferiore alla somma indicata nella predetta tabella B la somma da versare, in un'unica soluzione, deve essere pari a detto minore importo.
7. Le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite per il mancato pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'articolo 40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro il termine del 15 dicembre 1994, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 6, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dalla legislazione regionale e dai conseguenti provvedimenti attuativi di questa, gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto dal presente comma, all'intera somma calcolata, in applicazione dei suddetti importi in vigore alla data del 30 giugno 1989. Il mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 6 ed al presente comma, entro il 15 dicembre 1994 comporta l'applicazione dell'interesse del 10% annuo sulle somme dovute.
8. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni determinano in via definitiva i contributi di concessione e l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 6 e 7. L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta. Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario può accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento, offrendo in garanzia gli immobili oggetto della domanda di sanatoria.
9. Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, la misura dell'oblazione e degli oneri concessori è ridotta percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dalla allegata tabella C. Per il pagamento dell'oblazione si applicano le modalità di cui al comma 4.
10. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione e degli oneri di concessione è in ogni caso richiesto che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale del possessore dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare in relazione di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, e che vi sia convivenza da almeno due anni; è necessario inoltre che le opere abusive risultino di consistenza non superiore a quella indicata al comma 1. La riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di più di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto.
11. Il reddito di riferimento di cui al comma 9 è quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo familiare del possessore ovvero, nel caso di più aventi titolo, è quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile. A tali fini si considera la natura del reddito prevalente qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 10, venga trasferito, con atto inter vivos a titolo oneroso a terzi, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi del comma 2, maggiorata degli interessi nella misura legale. Il versamento della somma eccedente deve essere effettuato, a pena di nullità dell'atto di trasferimento dell'immobile, entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento.
12. All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi, anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1, le riduzioni di cui all'articolo 34, terzo, quarto e settimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Ai fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui al comma 3 è integrata dal certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della suddetta legge. La riduzione di un terzo dell'oblazione di cui alla lettera c) del settimo comma dell'articolo 34 è aumentata al 50 per cento.