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DECRETO-LEGGE 27 agosto 1994, n. 515

Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-8-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 1994, n. 596 (in G.U. 28/10/1994, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/10/1994)
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Testo in vigore dal: 29-8-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1994;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 agosto 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, di concerto con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica;
                                EMANA
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
Contributi in favore di enti locali
  1. Per l'anno 1994 e' autorizzata, per le  finalita'  di  cui  alla
legge  23  marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, la spesa di
lire 75.000 milioni. Detto importo e' distribuito alle  regioni,  per
il  successivo  riparto  tra le comunita' montane, per la meta' sulla
base della popolazione residente in territorio montano e per la meta'
sulla  base  della  superficie  dei  territori  classificati  montani
secondo  i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti
dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani.
  2. A  partire  dall'anno  1994  il  fondo  per  lo  sviluppo  degli
investimenti  delle  amministrazioni  provinciali, dei comuni e delle
comunita' montane di cui alla lettera c), comma 1,  dell'articolo  28
del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, e' maggiorato di
lire 125.000 milioni per l'attivazione delle procedure di risanamento
previste dall'articolo 25 del decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
Detto importo  e'  distribuito  secondo  le  modalita'  previste  dal
secondo periodo della lettera b) e dal terzo periodo della lettera c)
del  comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,  n.  68.  A
decorrere  dall'anno  1995 il suddetto importo puo' essere integrato,
con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera  d),  della
legge   5   agosto   1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  in  considerazione  delle   eventuali   procedure   di
risanamento  che  dovessero  essere ulteriormente attivate rispetto a
quelle gia' definite.
  3. Per l'anno 1994, per la prosecuzione degli interventi statali di
cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, e' autorizzata l'ulteriore  spesa  di  lire  125.000  milioni  a
favore del comune e della provincia di Napoli e lire 50.000 milioni a
favore  del  comune  di Palermo. Le regioni Campania e Sicilia, sulla
base dei progetti  gia'  attuati  e  presentati  rispettivamente  dal
comune  e  dalla  provincia  di  Napoli e dal comune di Palermo, sono
tenute a trasmettere al Ministro  dell'interno  una  relazione  sulle
opere  pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data
di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  nonche',  prima  del
trasferimento  delle  somme,  sugli  specifici  programmi che saranno
intrapresi per l'anno 1994;  il  Ministro  dell'interno  trasmettera'
copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.
  4.  Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono
autorizzati ad utilizzare, per le  finalita'  di  cui  al  precedente
comma,  le  eventuali  disponibilita'  non  utilizzate  derivanti dai
contributi statali di cui al decreto-legge 2  agosto  1984,  n.  409,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618,
e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9
aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.
  5.  L'ammontare  dei trasferimenti spettanti agli enti locali della
regione Valle d'Aosta ai sensi del presente  articolo  ed  effettuati
nei confronti della regione stessa, sono assoggettati alla disciplina
del comma 6 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.