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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487

Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-8-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2023)
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vigente al 18/06/2016
  • Articoli
  • Modalità di accesso - Requisiti generali - Bando di
    concorso
    - Svolgimento delle prove concorsuali - Composizione
    della
    commissione esaminatrice - Adempimenti della
    commissione
    esaminatrice.
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  • 18
  • 18 bis
  • Concorsi unici
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  • 20
  • 21
  • 22
  • Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
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  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • ((Assunzioni obbligatorie presso i datori di lavoro pubblici. Requisiti e modalità))
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  • 30
  • 31
  • 32
  • 32 bis
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-2-1997
al: 13-7-2023
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93; 
  Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3,  e  relative  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,  n.
686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  1970,
n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli  impiegati
civile dello Stato; 
  Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 28 aprile 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 aprile 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Modalita' di accesso 
  1.  L'assunzione  agli  impieghi  nelle  amministrazioni  pubbliche
avviene: 
    a) per concorso pubblico aperto a tutti per  esami,  per  titoli,
per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione  mediante  lo
svolgimento di prove volte  all'accertamento  della  professionalita'
richiesta  dal  profilo  professionale  di  qualifica  o   categoria,
avvalendosi anche di sistemi automatizzati; 
    b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso
del titolo di studio richiesto dalla  normativa  vigente  al  momento
della pubblicazione dell'offerta di lavoro; 
    c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste
costituite dagli appartenenti  alle  categorie  protette  di  cui  al
titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed
integrazioni. (( E' fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto
1980, n. 466. )) 
  2. Il  concorso  pubblico  deve  svolgersi  con  modalita'  che  ne
garantiscano la  imparzialita',  l'economicita'  e  la  celerita'  di
espletamento, ricorrendo,  ove  necessario,  all'ausilio  di  sistemi
automatizzati diretti anche a realizzare forma di preselezione  ed  a
selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali. 
  3. Con le medesime procedure e modalita' di cui ai commi 1 e 2  del
presente articolo e' reclutato il personale a tempo parziale, di  cui
alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.