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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 407

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/07/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/1998)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-7-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
   Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  aprile  1992,
n.   300,  con  il  quale  e'  stato  emanato  un  unico  regolamento
concernente le attivita' private  sottoposte  alla  disciplina  degli
articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,
n. 241;
   Visto l'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
   Acquisito  il  parere  delle competenti commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
   Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 28 aprile 1994;
   Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 28 aprile 1994;
   Sulla proposta del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
   1.   La  tabella  C  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, recante  "Regolamento  concernente
le  attivita'  private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e
20 della legge 7 agosto 1990, n. 241",  e'  modificata  ed  integrata
secondo le disposizioni seguenti.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note al titolo:
             - Il D.P.R. n. 300/1992 reca:  "Regolamento  concernente
          le attivita' sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e
          20 della legge 7 agosto 1990, n. 241".
             -   Si   riportano  i  testi  degli  articoli  19  (Come
          sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge n.  537/1993)
          e  20  della legge n.   241/1990 (nuove norme in materia di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi):
             "Art.  19.  -  1.  In tutti i casi in cui l'esercizio di
          un'attivita' privata  sia  subordinato  ad  autorizzazione,
          licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di
          consenso   comunque   denominato,   ad   esclusione   delle
          concessioni edilizie e delle autorizzazioni  rilasciate  ai
          sensi  delle  leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1993,
          n.  1497,  e  del  decreto-legge  27  giugno  1985, n. 312,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1985,
          n.    431,   il   cui   rilascio   dipenda   esclusivamente
          dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge,
          senza  l'esperimento  di  prove  a   cio'   destinate   che
          comportino  valutazioni  tecniche  discrezionali, e non sia
          previsto alcun limite  o  contingente  complessivo  per  il
          rilascio  degli  atti stessi, l'atto di consenso si intende
          sostituito da una denuncia di inizio di attivita' da  parte
          dell'interessato  alla pubblica amministrazione competente,
          attestante l'esistenza dei presupposti e dei  requisiti  di
          legge,  eventualmente  accompagnata dall'autocertificazione
          dell'esperimento di prove a cio' destinate,  ove  previste.
          In  tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro
          e non oltre  sessanta  giorni  dalla  denuncia,  verificare
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di
          legge  richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento
          motivato da notificare all'interessato  entro  il  medesimo
          termine,  il  divieto  di  prosecuzione dell'attivita' e la
          rimozione  dei  suoi  effetti,  salvo  che,  ove  cio'  sia
          possibile,   l'interessato   provveda   a  conformare  alla
          normativa vigente detta attivita' ed i suoi  effetti  entro
          il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa".
             "Art.  20.  -  1.  Con regolamento adottato ai sensi del
          comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da
          emanarsi entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore   della   presente   legge  e  previo  parere  delle
          competenti Commissioni  parlamentari,  sono  determinati  i
          casi  in  cui la domanda di rilascio di una autorizzazione,
          licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od  altro  atto
          di  consenso  comunque  denominato,  cui sia subordinato lo
          svolgimento di un'attivita' privata, si  considera  accolta
          qualora    non    venga   comunicato   all'interessato   il
          provvedimento di  diniego  entro  il  termine  fissato  per
          categorie  di  atti,  in  relazione  alla  complessita' del
          rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento.
          In  tali  casi,  sussistendone  le  ragioni   di   pubblico
          interesse,   l'amministrazione  competente  puo'  annullare
          l'atto di assenso illegittimamente formata, salvo che,  ove
          cio'  sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi
          entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
             2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma
          1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio
          di Stato deve  essere  reso  entro  sessanta  giorni  dalla
          richiesta.   Decorso   tale  termine,  il  Governo  procede
          comunque all'adozione dell'atto.
             3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che
          stabiliscono  regole  analoghe  o  equipollenti  a   quelle
          previste dal presente articolo".
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge  n.400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato, siano  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinino le norme generali
          regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             - Per  i  riferimenti  al  d.P.R.  n.  300/1992  e  agli
          articoli  19  e  20  della  legge n. 241/1990, vedi note al
          titolo.
             -  L'art.  2,  comma  10,  della   legge   n.   437/1993
          sostituisce  l'art.   19 della legge n. 241/1990 richiamato
          nelle note al titolo.
          Note all'art. 1:
             - Per  i  riferimenti  al  d.P.R.  n.  300/1992  e  agli
          articoli  19  e  20  della  legge n. 241/1990, vedi note al
          titolo.