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DECRETO-LEGGE 18 giugno 1994, n. 381

Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/6/1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1996)
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Testo in vigore dal:  18-6-1994 al: 17-8-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la soppressione di taluni enti e casse previdenziali, al fine di razionalizzare il settore unificando le rispettive attribuzioni in un unico Istituto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. È istituito, con effetto dal 18 febbraio 1993, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ente di diritto pubblico, iscritto nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Esso ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro ed adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità ed imprenditorialità. L'Istituto svolge i compiti che le disposizioni vigenti attribuiscono all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP), alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
2. Previa armonizzazione degli ordinamenti pensionistici delle forme di previdenza esclusive con il regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, sarà disciplinata con successivo provvedimento di legge l'assunzione da parte dell'INPDAP dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, mediante l'istituzione di apposite gestioni autonome.
3. L'INPDAP è inserito nella tabella allegata alla legge 29 ottobre 1984, n.720, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Con effetto dal 18 febbraio 1993, l'ENPAS, l'INADEL, l'ENPDEDP e le casse di previdenza di cui al comma 1 sono soppressi; la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro è soppressa e le relative strutture organizzative sono trasferite all'INPDAP.
5. L'INPDAP succede, con effetto dal 18 febbraio 1993, all'ENPAS, all'INADEL, all'ENPDEDP e alle casse di previdenza nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, nonche_ nella titolarità nei rispettivi patrimoni, ciascuno dei quali costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato, oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario delle stesse. In ciascun patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'INPDAP, ne_ azioni dei creditori delle altre gestioni.
6. Nell'ambito della gestione complessiva dell'INPDAP, le gestioni di cui al comma 5 hannoautonomia economico-patrimoniale e nei rispettivi bilancivengono iscritti i patrimoni esistenti alla data del 18febbraio 1993, nonché i beni successivamente acquisiticon le risorse finanziarie e le rendite delle gestioni stesse.Tutte le spese di amministrazione sono imputate allegestioni in quota proporzionale al numero degliassicurati.
7. I beni mobili ed immobili e ogni altra attività appartenenti agli enti, all'Istituto e alle casse di cui al comma 1, alla data del 18 febbraio 1993, nonché i beni e le attività successivamente acquisiti con l'impiego delle risorse finanziarie delle gestioni stesse, sono amministrati dall'INPDAP. Non è consentito, se non nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data, il trasferimento da una gestione autonoma ad altra di beni mobili o immobili, di attività o di risorse finanziarie, comprese quelle eventualmente provenienti da alienazione di beni mobili od immobili o dalla dismissione di attività.
8. Le gestioni autonome sono tenute ad assicurare ai rispettivi iscritti i trattamenti e le prestazioni previdenziali, assistenziali e creditizie ad essi dovuti alla data del 18 febbraio 1993, salve le variazioni derivanti da successive disposizioni di legge. Nulla è innovato in materia di contribuzioni, prestazioni previdenziali, assistenziali, creditizie e recupero di crediti. In nessun caso gli iscritti ad una gestione autonoma possono richiedere od ottenere trattamenti e prestazioni dovuti, in base alla normativa vigente, ad iscritti a gestioni autonome diverse.
9. Le gestioni autonome esercitano le funzioni e le attività degli enti, dell'Istituto e delle casse di cui al comma 1 secondo le disposizioni vigenti per tali enti, Istituto e casse e conservano la rispettiva struttura amministrativa e organizzativa, salvo per quanto disposto dal presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994.