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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 392

Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-12-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/2000)
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Testo in vigore dal: 15-12-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed  in particolare
l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
  Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991,
n. 447;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;
  Considerato   che  i  termini  per  l'emissione  del  parere  delle
competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati  ai  sensi  dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, sono scaduti in data 5 aprile 1994;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 13 aprile 1994;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 aprile 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
  1.   Il   presente   regolamento   disciplina  il  procedimento  di
accertamento,  riconoscimento e certificazione dei requisiti tecnico-
professionali    nei   confronti   delle   imprese   abilitate   alla
trasformazione,  all'ampliamento  ed alla manutenzione degli impianti
di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e procedimenti
collegati.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  87,  comma  quinto,  della Costituzione e' il
          seguente:
             "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis).
             Promulga le leggi ed emana i decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti.
             (Omissis)".
             -   L'art.   17,   comma  2,  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti).
             (Omissis).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             (Omissis)".
             -  I  commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993
          (Interventi  correttivi  di  finanza   pubblica)   sono   i
          seguenti:
             "Art.    2    (Semplificazione   e   accelerazione   dei
          procedimenti amministrativi).
             (Omissis).
             7. Entro centoventi giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente legge, con regolamenti governativi,
          emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o  leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti
          ad essi connessi.  La  connessione  si  ha  quando  diversi
          procedimenti  siano  tra  loro  condizionati  o siano tutti
          necessari  per  l'esercizio  di  un'attivita'   privata   o
          pubblica.  Gli  schemi  di  regolamento sono trasmessi alla
          Camera dei deputati ed al Senato della  Repubblica  perche'
          su  di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di
          trasmissione,  il  parere  delle   Commissioni   permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati  anche  in  mancanza  di detto parere ed entrano in
          vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.   Le   norme,   anche   di   legge,  regolatrici  dei
          procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con  effetto
          dalla  data  di entrata in vigore dei regolamenti di cui al
          medesimo comma 7.
             9. I regolamenti di cui al  comma  7  si  conformano  ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo  da  ridurre  il  numero delle fasi procedimentali, il
          numero delle amministrazioni intervenienti,  la  previsione
          di atti di concerto e di intesa;
               b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
               c)  regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero     presso    diversi    uffici    della    medesima
          amministrazione, e  uniformazione  dei  relativi  tempi  di
          conclusione;
               d)    riduzione    del    numero    dei   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
               e)  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili, anche mediante adozione,  ed  estensione
          alle  fasi  procedimentali  di  integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui
          all'articolo   51,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
               f)   unificazione   a   livello   regionale,    oppure
          provinciale    su   espressa   delega,   dei   procedimenti
          amministrativi  per  il   rilascio   delle   autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria  e  dello
          smaltimento dei rifiuti;
               g)  snellimento  per  le  piccole imprese operanti nei
          diversi    comparti    produttivi    degli     ademplimenti
          amministrativi  previsti  dalla vigente legislazione per la
          tutela ambientale;
               h) individuazione delle responsabilita' e delle proce-
          dure di verifica e controllo.
             (Omissis)".
             - La legge 5 marzo 1990, n.  46,  reca:  "Norme  per  la
          sicurezza   degli   impianti"  (pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990).
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 6  dicembre
          1991, n.  447, reca: "Regolamento di attuazione della legge
          5  marzo  1990,  n.    46,  in  materia  di sicurezza degli
          impianti" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15
          febbraio 1992).
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990,  n.
          46, e' il seguente:
             "Art.  1  (Ambito  di  applicazione). - 1. Sono soggetti
          all'applicazione della presente legge i  seguenti  impianti
          relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
               a)  gli  impianti  di  produzione,  di  trasporto,  di
          distribuzione e  di  utilizzazione  dell'energia  elettrica
          all'interno  degli  edifici a partire dal punto di consegna
          dell'energia fornita dall'ente distributore;
               b) gli  impianti  radiotelevisivi  ed  elettronici  in
          genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche
          atmosferiche;
               c)  gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione
          azionati  da  fluido  liquido,  aeriforme,  gassoso  e   di
          qualsiasi natura o specie;
               d)   gli   impianti  idrosanitari  nonche'  quelli  di
          trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo
          di acqua all'interno degli edifici a partire dal  punto  di
          consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
               e)  gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di
          gas  allo  stato  liquido  o  aeriforme  all'interno  degli
          edifici  a  partire  dal punto di consegna del combustibile
          gassoso fornito dall'ente distributore;
               f)  gli  impianti di sollevamento di persone o di cose
          per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili  e
          simili;
               g) gli impianti di protezione antincendio.
             2.   Sono   altresi'   soggetti  all'applicazione  della
          presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera  a),
          relativi  agli immobili adibiti ad attivita' produttive, al
          commercio, al terziario e ad altri usi".