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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 373

Regolamento recante definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/06/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/1995)
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vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • DISPOSIZIONI GENERALI
  • 1
  • DEVOLUZIONE DELLE FUNZIONI DEI SOPPRESSI COMITATI INTERMINISTERIALI
    IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E DI POLITICA ECONOMICA
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • DEVOLUZIONE A SINGOLI MINISTRI DELLE FUNZIONI DEGLI ALTRI COMITATI
    INTERMINISTERIALI SOPPRESSI.
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • NORME FINALI
  • 13
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-6-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto l'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 1994; 
  Acquisito il parere della competente commissione parlamentare della
Camera dei deputati; 
  Tenuto conto che lo schema e' stato  trasmesso  al  Presidente  del
Senato della Repubblica il 17 febbraio  1994,  e  che  la  competente
commissione non ha espresso il proprio parere; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 17 marzo 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12 aprile
1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con  il  Ministro  del
bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                Ambito ed efficacia della disciplina 
  1. Il presente regolamento disciplina, ai  sensi  dell'articolo  1,
commi 21 e 24, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  il  riordino,
anche mediante soppressione, e la devoluzione ad altri organi o  enti
delle funzioni dei soppressi comitati interministeriali. 
  2. Con effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, sono abrogate le norme che  disciplinano  l'attribuzione
delle funzioni ai soppressi comitati interministeriali. 
    

          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare le lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

    
          Note alle premesse: 
             - L'art. 87, comma  quinto,  della  Costituzione  e'  il
          seguente: 
   "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis).  Promulga
   le  leggi  ed  emana  i  decreti  aventi  valore  di  legge  e   i
   regolamenti. 
             (Omissis)". 
             -  L'art.  17,  comma  2,  della   legge   n.   400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: 
             "Art. 17 (Regolamenti). 
             (Omissis). 
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
             (Omissis)". 
            - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca  "Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi"  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990). 
             - Si riporta il testo del comma  24  dell'art.  1  della
          legge  n.  537/1993  (Interventi  correttivi   di   finanza
          pubblica): 
   "Art.   1   (Organizzazione   della   pubblica   amministrazione).
   (Omissis). 
             24. Con uno o piu' regolamenti  da  emanarsi,  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, si procedera' a definire  le  funzioni  dei
          soppressi  comitati  e  a   riordinare   organicamente   la
          disciplina della normativa nelle  relative  materie,  anche
          attraverso le modifiche, le integrazioni e  le  abrogazioni
          normative necessarie, conformemente ai seguenti  criteri  e
          principi: 
               a) attribuzione al Comitato interministeriale  per  la
          programmazione economica (CIPE) delle funzioni  in  materia
          di  programmazione  e  di  politica  economica   nazionale,
          nonche' di coordinamento della politica economica nazionale
          con le politiche economiche comunitarie: 
               b) utilizzazione della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attivita'
          regionali; 
               c) attribuzione alla responsabilita'  individuale  dei
          Ministri con competenza prevalente  delle  funzioni  e  dei
          compiti settoriali; 
               d)   attribuzione   alle   regioni   della    potesta'
          legislativa o regolamentare nelle  materie  esercitate  dai
          soppressi comitati, che rientrino nella sfera di competenza
          delle regioni stesse; 
               e)  semplificazione  e  snellimento  delle  procedure,
          anche in funzione della prevalente natura delle attivita' e
          dei  provvedimenti,  razionalizzando  le  competenze  ed  i
          controlli,  eliminando  i  concerti   e   le   intese   non
          indispensabili,  ed  attribuendo  competenza  esclusiva  ai
          singoli  Ministri  per  l'emanazione  e  la   modifica   di
          disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione
          amministrativa  sollecita,  efficace   ed   aderente   alle
          relazioni economiche internazionali nei relativi settori". 
          Nota all'art. 1: 
             - Si riporta il testo del comma  21  dell'art.  1  della
          gia' citata legge n. 537/1993 (per il testo  del  comma  24
          dell'art. 1 della stessa legge, vedi note alle premesse): 
             "(Omissis). 
             21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per  il
          coordinamento  della  politica   industriale   (CIPI),   il
          Comitato interministeriale per la politica economica estera
          (CIPES),   il    Comitato    interministeriale    per    la
          cinematografia,  il  Comitato  interministeriale   per   la
          protezione  civile,  il  Comitato   interministeriale   per
          l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per  la
          tutela   delle   acque   dall'inquinamento,   il   Comitato
          interministeriale     prezzi     (CIP),     il     Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione  economica   nel
          trasporto (CIPET), il  Comitato  interministeriale  per  la
          lotta  all'AIDS,  il  Comitato  interministeriale  per  gli
          scambi di materiali di armamento per la difesa  (CISD),  il
          Comitato  interministeriale   gestione   fondo   interventi
          educazione  e   informazione   sanitaria.   Sono   altresi'
          soppressi,    fatta    eccezione    per     il     Comitato
          interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per
          il   Comitato   interministeriale   per   l'indirizzo,   il
          coordinamento  e  il  controllo  degli  interventi  per  la
          salvaguardia di Venezia e per i comitati di  cui  al  comma
          25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per
          legge  la  partecipazione  di  piu'  Ministri  o  di   loro
          delegati".