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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 360

Regolamento recante semplificazione del procedimento di concessione di licenza obbligatoria per uso non esclusivo del brevetto di invenzione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/2005)
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Testo in vigore dal: 10-12-1994
al: 18-3-2005
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed  in  particolare
l'articolo 2, commi 7, 8 e 9; 
  Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 24 marzo 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 aprile 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                       Oggetto del regolamento 
 
  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   il   procedimento   di
concessione  di  licenza  obbligatoria  per  uso  non  esclusivo   di
invenzione industriale. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposziioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - Il testo degli articoli 54/54-sexies del regio decreto
          29  giugno  1939,  n.  1127:  "Testo   delle   disposizioni
          legislative   in   materia   di   brevetti  per  invenzioni
          industriali" (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  189
          del 14 agosto 1939, e' il seguente:
             "Art. 54 (art. 58, n. 3, della legge 30 ottobre 1859, n.
          3731).  -  Trascorsi  tre  anni  dalla data di rilascio del
          brevetto, o quattro  anni  dalla  data  di  deposito  della
          domanda   se   questo   termine  scade  successivamente  al
          precedente, qualora il  titolare  del  brevetto  o  il  suo
          avente  causa,  direttamente  o  a  mezzo  di  uno  o  piu'
          licenziatari, non abbia attuato nel territorio dello  Stato
          l'invenzione  brevettata,  o l'abbia attuata in misura tale
          da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese,
          puo' essere concessa licenza  obbligatoria  per  l'uso  non
          esclusivo   dell'invenzione  medesima,  a  favore  di  ogni
          interessato che ne faccia richiesta.
             La  licenza obbligatoria di cui al precedente comma puo'
          ugualmente venire concessa:
              1) qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata,  per
          oltre  tre  anni,  sospesa  o  ridotta a una misura tale da
          risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese;
              2) se  l'invenzione  protetta  da  brevetto  non  possa
          essere  utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi a
          un brevetto rilasciato in base a domanda precedente. In tal
          caso la licenza puo'  essere  rilasciata  al  titolare  del
          brevetto  posteriore  nella  misura  necessaria a sfruttare
          l'invenzione,   purche'   questa   rappresenti,    rispetto
          all'oggetto  del precedente brevetto, un notevole progresso
          tecnico.  Se  le  due  invenzioni  hanno  lo  stesso   fine
          industriale,  la  licenza obbligatoria e' concessa soltanto
          con riserva della concessione di una licenza  sul  brevetto
          posteriore  a  favore  del titolare del brevetto anteriore,
          qualora questi presenti  istanza  per  l'apposizione  della
          riserva stessa.
             Chiunque   domandi   la   concessione   di  una  licenza
          obbligatoria ai sensi dei precedenti commi deve provare  di
          essersi  preventivamente rivolto al titolare del brevetto e
          di  non  aver  potuto  ottenere  da  questi   una   licenza
          contrattuale a eque condizioni.
             Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano
          alle invenzioni brevettate appartenenti all'amministrazione
          militare e a quelle tenute segrete ai  sensi  dell'art.  41
          del presente decreto".
             "Art.  54-bis.  -  La  licenza  obbligatoria  non  viene
          concessa se la mancata o insufficiente attuazione e' dovuta
          a  cause  indipendenti  dalla  volonta'  del  titolare  del
          brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali
          cause  la  mancanza  di  mezzi  finanziari  e,  qualora  il
          prodotto stesso  sia  diffuo  all'estero,  la  mancanza  di
          richiesta  nel  mercato  interno del prodotto brevettato od
          ottenuto con il procedimento brevettato.
             La licenza obbligatoria puo'  essere  concessa  soltanto
          contro  corresponsione,  da  parte  del  licenziatario ed a
          favore del titolare del brevetto o dei suoi  aventi  causa,
          di  un  equo  compenso  purche'  il  richiedente la licenza
          fornisca  le  necessarie   garanzie   in   ordine   a   una
          soddisfacente  attuazione  dell'invenzione  a  norma  delle
          condizioni fissate nella licenza medesima.
             La licenza obbligatoria non  puo'  essere  accordata  al
          contraffattore della invenzione.
             La  licenza  obbligatoria  e'  concessa  per  durata non
          superiore alla rimanente durata del brevetto e,  salvo  che
          vi  sia  il  consenso  del  titolare del brevetto o del suo
          avente causa, puo' essere trasferita soltanto con l'azienda
          del licenziatario o con il ramo particolare di  questa  nel
          quale la licenza stessa viene utilizzata.
             La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica
          l'esercizio, anche da parte del licenziatario, della azione
          giudiziaria  circa  la validita' del brevetto o dei diritti
          che ne derivano".
             "Art.   54-ter.   -   La   concessione   della   licenza
          obbligatoria non esonera il titolare del brevetto, o il suo
          avente causa, dall'onere di attuare l'invenzione.
             Il brevetto decade qualora l'invenzione  non  sia  stata
          attuata  entro  due  anni  dalla  concessione  della  prima
          licenza obbligatoria o la  sia  stata  in  misura  tale  da
          risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese".
             "Art. 54-quater. - Colui che vuol ottenere la licenza di
          cui  all'art.  54  deve  farne istanza motivata all'ufficio
          centrale brevetti, indicando la misura e  le  modalita'  di
          pagamento   del   complesso   offerto.  L'ufficio  centrale
          brevetti da' pronta notizia dell'istanza  mediante  lettera
          raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, al titolare del
          brevetto e a coloro  che  abbiano  acquistato  diritti  sul
          brevetto in base ad atti trascritti o annotati.
             Entro    sessanta    giorni    dal   ricevimento   della
          raccomandata, il titolare del brevetto e tutti  coloro  che
          ne  hanno  diritto  in  base  ad atti trascritti o annotati
          possono  opporsi  all'accoglimento  della  istanza   ovvero
          dichiarare  di  non  accettare  la misura e le modalita' di
          pagamento   del   compenso.   L'opposizione   deve   essere
          motivata".
             "Art. 54-quinquies. - L'ufficio da' pronta comunicazione
          all'istante,    mediante   raccomandata   con   avviso   di
          ricevimento, dell'opposizione  prevista  nell'ultimo  comma
          dell'articolo precedente e dei suoi motivi.
             Entro  i sessanta giorni successivi al ricevimento della
          raccomandata,  l'istante  deve  far  pervenire  all'ufficio
          centrale brevetti le proprie osservazioni.
             La licenza e' concessa o negata con decreto del Ministro
          per l'industria, il commercio e l'artigianato".
             "Art.  54-sexies.  -  Nel  decreto  di concessione della
          licenza vengono determinate la  durata,  le  modalita'  per
          l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali,
          eventualmente,  e'  subordinata la concessione. La misura e
          le  modalita'  di  pagamento  del  compenso,  in  caso   di
          opposizione  presentata ai sensi dell'art.  54-quater, sono
          determinate a norma dell'art. 50, secondo comma.
             Le condizioni della licenza  possono,  con  decreto  del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          essere  variate  su  richiesta  di   ognuna   delle   parti
          interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo.
             Per  la modificazione del compenso si applica l'art. 50,
          terzo comma.
             La  licenza  e'  revocata  con  decreto   del   Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato qualora
          non  risultino  adempiute  le  condizioni   stabilite   per
          l'attuazione   dell'invenzione  oppure  il  titolare  della
          licenza non abbia  provveduto  al  pagamento  del  compenso
          nella misura e con le modalita' prescritte. Nel caso in cui
          il  titolare  del  brevetto per il quale sia stata concessa
          licenza obbligatoria o il suo avente causa,  conceda  l'uso
          del  brevetto  medesimo  a  condizioni  piu' vantaggiose di
          quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni
          stesse sono estese alla licenza  obbligatoria,  su  istanza
          del licenziatario.
             La    comunicazione    alle    parti   interessate   dei
          provvedimenti adottati e' effettuata  a  cura  dell'Ufficio
          centrale brevetti.
             Il  decreto  di  concessione  della  licenza,  quello di
          variazione delle condizioni relative, quello di revoca e la
          determinazione o la variazione del compenso sono pubblicati
          nel Bollettino dei brevetti e  annotati  nel  registro  dei
          brevetti".
          Note alle premesse:
             -  L'art.  87,  comma  quinto,  della Costituzione e' il
          seguente:
             "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis).
             Promulga le leggi ed emana i decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti.
             (Omissis)".
             -   L'art.   17,   comma  2,  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
            "Art. 17 (Regolamenti).
             (Omissis).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             (Omissis)".
             -  I  commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993
          (Interventi  correttivi  di  finanza   pubblica)   sono   i
          seguenti:
             "Art.    2    (Semplificazione   e   accelerazione   dei
          procedimenti amministrativi).
             (Omissis).
             7. Entro centoventi giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente legge, con regolamenti governativi,
          emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o  leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti
          ad essi connessi.  La  connessione  si  ha  quando  diversi
          procedimenti  siano  tra  loro  condizionati  o siano tutti
          necessari  per  l'esercizio  di  un'attivita'   privata   o
          pubblica.  Gli  schemi  di  regolamento sono trasmessi alla
          Camera dei deputati ed al Senato della  Repubblica  perche'
          su  di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di
          trasmissione,  il  parere  delle   Commissioni   permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati  anche  in  mancanza  di detto parere ed entrano in
          vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.   Le   norme,   anche   di   legge,  regolatrici  dei
          procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con  effetto
          dalla  data  di entrata in vigore dei regolamenti di cui al
          medesimo comma 7.
             9. I regolamenti di cui al  comma  7  si  conformano  ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo  da  ridurre  il  numero delle fasi procedimentali, il
          numero delle amministrazioni intervenienti,  la  previsione
          di atti di concerto e di intesa;
               b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
               c)  regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione
          e, uniformazione dei relativi tempi di conclusione;
               d)    riduzione    del    numero    dei   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
               e)  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili, anche mediante adozione,  ed  estensione
          alle  fasi  procedimentali  di  integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui
          all'articolo   51,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
               f)   unificazione   a   livello   regionale,    oppure
          provinciale    su   espressa   delega,   dei   procedimenti
          amministrativi  per  il   rilascio   delle   autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria  e  dello
          smaltimento dei rifiuti;
               g)  snellimento  per  le  piccole imprese operanti nei
          diversi    comparti    produttivi     degli     adempimenti
          amministrativi  previsti  dalla vigente legislazione per la
          tutela ambientale;
               h)  individuazione  delle  responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo.
             (Omissis)".
             -  Per  il  regio  decreto  n.  1127/1939,  si vedano le
          precedenti note al titolo.