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DECRETO-LEGGE 10 giugno 1994, n. 356

Disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 11/6/1994.
Decreto-Legge convertito dalla L. 08 agosto 1994, n. 488 (in G.U. 10/08/1994, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/1994)
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Testo in vigore dal: 11-6-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  che  consentano  di provvedere alla immediata copertura
dei posti che si rendano vacanti nell'organico del Corpo  di  polizia
penitenziaria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 giugno 1994;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di  concerto  con i Ministri del
bilancio e della  programmazione  economica,  del  tesoro  e  per  la
funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Coloro che, alla data del 29 luglio 1993, sono risultati idonei
al termine delle prove per essere reclutati come agenti ed assistenti
nel Corpo di polizia penitenziaria sulla base delle  disposizioni  di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  29  gennaio  1992,  n.  36,
convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213, vengono  assunti  in
servizio  a  copertura  delle vacanze che si verificheranno nel corso
del 1994, secondo l'originario  ordine  cronologico  di  espletamento
delle  prove.  Il  personale  suddetto  e'  assunto  nell'ambito  del
contingente  previsto  per  l'anno  1994   dalle   disposizioni   del
decreto-legge  28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  26  luglio  1993,  n.  254,  in  quanto   fatte   salve
dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  2.  L'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi per allievi
agenti di polizia penitenziaria, banditi  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto o che saranno banditi nel corso del 1994,
non  puo'  avvenire  anteriormente  al  1  gennaio  1995,  nei limiti
stabiliti, per tale anno, dall'articolo 3, comma 2,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537.