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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 marzo 1994, n. 352

Regolamento recante i contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/3/1994
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Testo in vigore dal: 24-6-1994
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
   SOCIALE E DELLA SANITA'
  Vista   la  legge  4  gennaio  1990,  n.  1,  recante:  "Disciplina
dell'attivita' di estetista" e, in particolare, l'art. 6, comma 2, il
quale  prevede che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il Ministro della
pubblica  istruzione,  con  il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale  e  con  il  Ministro  della sanita', sentite le regioni e le
organizzazioni  della  categoria a struttura nazionale, sono adottate
norme    regolamentari    per    la    definizione    dei   contenuti
tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame, al
fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 13 agosto 1988, n. 400;
  Sentite  le regioni e le organizzazioni a struttura nazionale della
categoria degli esercenti l'attivita' di estetista;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 30 novembre 1992;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n.
123004 dell'8 gennaio 1993);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  I  contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle
prove  di  esame,  di cui all'art. 3 e all'art. 8, commi 4 e 7, della
legge  4  gennaio  1990, n. 1, sono definiti in rapporto alle materie
fondamentali  di  insegnamento  tecnico-pratico previste dall'art. 6,
comma  3, della medesima legge, secondo le formulazioni contenute nei
successivi articoli del presente regolamento.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo dell'art. 6, comma 2, della legge n. 1/1990
          (Disciplina dell'attivita' di estetista) e' il seguente:
          "2.  A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,   di   concerto  con  il  Ministro  della
          pubblica  istruzione,  con  il  Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale  e con il Ministro della sanita', entro
          un  anno  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge,  provvede  con  decreto,  sentite  le  regioni  e le
          organizzazioni  della categoria a struttura nazionale, alla
          definizione  dei contenuti tecnico-culturali dei programmi,
          dei corsi e delle prove di esame".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  3  della  legge n. 1/1990 e' il
          seguente:
             "Art.  3.  -  1.  La  qualificazione  professionale   di
          estetista   si   intende  conseguita,  dopo  l'espletamento
          dell'obbligo scolastico,  mediante  il  superamento  di  un
          apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
               a)  di  un  apposito corso regionale di qualificazione
          della durata di due anni, con un minimo  di  novecento  ore
          annue;  tale  periodo  dovra' essere seguito da un corso di
          specializzazione della durata di un anno oppure da un  anno
          di inserimento presso una impresa di estetista;
               b)   oppure   di   un  anno  di  attivita'  lavorativa
          qualificata in  qualita'  di  dipendente,  a  tempo  pieno,
          presso  uno  studio medico specializzato oppure una impresa
          di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di
          apprendistato  presso  una  impresa  di   estetista,   come
          disciplinato   dalla  legge  19  gennaio  1955,  n.  25,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  della  durata
          prevista  dalla  contrattazione  collettiva di categoria, e
          seguita da appositi corso  regionali,  di  almeno  trecento
          ore,  di  formazione  teorica, integrativi delle cognizioni
          pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
               c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni,  di
          attivita'   lavorativa   qualificata,  a  tempo  pieno,  in
          qualita' di dipendente o collaboratore familiare presso una
          impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del
          libretto  di  lavoro  o  di  documentazione   equipollente,
          seguita  dai  corsi  regionali di formazione teorica di cui
          alla lettera b).  Il  periodo  di  attivita'  di  cui  alla
          presente  lettera  c)  deve  essere  svolto  nel  corso del
          quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di  cui  alla
          lettera b).
             2)  I  corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1
          sono organizzati ai sensi dell'art. 6".
             - Il testo dell'art. 8, commi  4  e  7,  della  medesima
          legge n.  1/1990 e' il seguente:
             "4.  Qualora  la  durata dei periodi di attivita' svolta
          sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti
          ed  i  dipendenti  di  cui  ai  predetti  commi,   per   il
          conseguimento   della   qualificazione   professionale   di
          estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale  di
          aggiornamento   professionale   al  termine  del  quale  e'
          rilasciato un apposito attestato di frequenza.
             5-6. (Omissis).
             7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore  della
          presente  legge,  siano  in possesso di qualifiche parziali
          relative alle  attivita'  considerate  mestieri  affini  ai
          sensi  dell'art.  1  della  legge 14 febbraio 1963, n. 161,
          come sostituito dall'art. 1 della legge 23  dicembre  1970,
          n.  1142,  e  che  intendano  conseguire  la qualificazione
          professionale di estetista, sono tenuti  a  frequentare  un
          corso regionale di riqualificazione professionale".
             -  Il  testo dell'art. 6, comma 3, della stessa legge n.
          1/1990 e' il seguente:
             "3.  Tra  le  materie   fondamentali   di   insegnamento
          tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:
               a) cosmetologia;
               b) nozioni di fisiologia e anatomia;
               c) nozioni di chimica e di dermatologia;
               d) massaggio estetico del corpo;
               e) estetica trucco e visagismo;
               f) apparecchi elettromeccanici;
               g) nozioni di psicologia;
               h) cultura generale ed etica professionale".