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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 marzo 1994, n. 352

Regolamento recante i contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/3/1994
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Testo in vigore dal:  24-6-1994

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE E DELLA SANITÀ
Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante: "Disciplina dell'attività di estetista" e, in particolare, l'art. 6, comma 2, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, sono adottate norme regolamentari per la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame, al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista;
Sentite le regioni e le organizzazioni a struttura nazionale della categoria degli esercenti l'attività di estetista;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 123004 dell'8 gennaio 1993);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame, di cui all'art. 3 e all'art. 8, commi 4 e 7, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono definiti in rapporto alle materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico previste dall'art. 6, comma 3, della medesima legge, secondo le formulazioni contenute nei successivi articoli del presente regolamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 6, comma 2, della legge n. 1/1990 (Disciplina dell'attività di estetista) è il seguente:
"2. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 1/1990 è il seguente:
"Art. 3. - 1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corso regionali, di almeno trecento ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
2) I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'art. 6".
- Il testo dell'art. 8, commi 4 e 7, della medesima legge n. 1/1990 è il seguente:
"4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.
5-6. (Omissis).
7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale".
- Il testo dell'art. 6, comma 3, della stessa legge n. 1/1990 è il seguente:
"3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:
a) cosmetologia;
b) nozioni di fisiologia e anatomia;
c) nozioni di chimica e di dermatologia;
d) massaggio estetico del corpo;
e) estetica trucco e visagismo;
f) apparecchi elettromeccanici;
g) nozioni di psicologia;
h) cultura generale ed etica professionale".