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DECRETO-LEGGE 25 maggio 1994, n. 313

Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-5-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 460 (in G.U. 23/07/1994, n.171).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/2011)
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Testo in vigore dal: 6-3-2011
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  disciplinare  i
pignoramenti sulle  contabilita'  speciali  delle  prefetture,  delle
direzioni di amministrazione delle Forze armate e  della  Guardia  di
finanza, nonche' di emanare disposizioni finanziarie per le Forze  di
polizia e per la protezione civile; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 maggio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Pignoramenti sulle  contabilita'  speciali  delle  prefetture,  delle
direzioni di amministrazione delle Forze armate e  della  Guardia  di
                              finanza. 
 
 1. I fondi di contabilita' speciale a disposizione delle prefetture,
delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia
di finanza, nonche' le aperture di credito a  favore  dei  funzionari
delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di
Stato,della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale  dello  Stato
((, del Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita' e repressione frodi  dei  prodotti  agroalimentari))  e  dei
comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,o del  Cassiere  del
Ministero dell'interno, comunque destinati a servizi e  finalita'  di
protezione civile,  di  difesa  nazionale  e  di  sicurezza  pubblica
((nonche' di vigilanza, prevenzione e  repressione  delle  frodi  nel
settore agricolo, alimentare e forestale)), al rimborso  delle  spese
anticipate  dai  comuni  per  l'organizzazione  delle   consultazioni
elettorali, nonche' al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi
titolo  dovuti  al  personale  amministrato,  non  sono  soggetti  ad
esecuzione forzata, salvo che per i casi  previsti  dal  capo  V  del
titolo VI del libro I del codice civile (a) , nonche' dal testo unico
delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e  la  cessione
degli stipendi, salari e  pensioni  dei  dipendenti  delle  pubbliche
amministrazioni,  approvato  con   decreto   del   Presidente   della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 
 2. I pignoramenti  ed  i  sequestri  aventi  per  oggetto  le  somme
affluite  nelle  contabilita'  speciali  delle  prefetture  e   delle
direzioni di amministrazione ed a favore dei funzionari  delegati  di
cui al comma 1,  si  eseguono  esclusivamente,  a  pena  di  nullita'
rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro III -  titolo
II - capo II del codice di procedura civile con  atto  notificato  al
direttore di  ragioneria  responsabile  presso  le  prefetture  o  al
direttore di amministrazione od al  funzionario  delegato  nella  cui
circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con  l'effetto
di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente
alle somme pignorate. Il funzionario di prefettura, o il direttore di
amministrazione o funzionario delegato cui sia stato notificato  atto
di pignoramento o di sequestro, e' tenuto  a  vincolare  l'ammontare,
sempreche'  esistano  sulla  contabilita'  speciale  fondi   la   cui
destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1,  per  cui  si
procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane  priva
di effetti riguardo agli  ordini  di  pagamento  che  risultino  gia'
emessi. 
  3. Non sono ammessi atti di sequestro o di  pignoramento  ai  sensi
del presente articolo presso le sezioni di tesoreria  dello  Stato  a
pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro  o
di pignoramento eventualmente notificati non determinano  obbligo  di
accantonamento  da  parte  delle  sezioni  medesime  ne'   sospendono
l'accreditamento di somme nelle contabilita' speciali intestate  alle
prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore
dei funzionari delegati di cui al comma 1. 
  4. Viene effettuata secondo le stesse modalita' stabilite nel comma
2 la notifica di ogni  altro  atto  consequenziale  nei  procedimenti
relativi agli atti di pignoramento o di sequestro.