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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 febbraio 1994, n. 285

Regolamento recante i criteri, le procedure e le modalità di utilizzazione della quota del dieci per cento del Fondo nazionale per l'artigianato.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-5-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/1998)
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Testo in vigore dal: 28-5-1994
al: 5-5-1998
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                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito
con legge 3 ottobre  1987,  n.  399,  che  attribuisce  al  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  il  potere   di
determinare i criteri, procedure e modalita' di erogazione  di  parte
del Fondo nazionale per l'artigianato; 
  Udito il parere  espresso  dal  Consiglio  di  Stato  nell'adunanza
generale del 23 dicembre 1993; 
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
con nota del 18 gennaio 1994, a norma dell'art. 17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. L'impiego della quota del dieci per cento  del  Fondo  nazionale
per l'artigianato destinata all'istituzione del sistema informativo e
dell'osservatorio  economico  nazionale  dell'artigianato,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, del  decreto-legge  31  luglio  1987,  n.  318,
convertito con  legge  3  ottobre  1987,  n.  399,  e'  disposto  dal
Consiglio  nazionale  dell'artigianatoin  conformita'  agli  articoli
seguenti. 
  2. Per il funzionamento del sistema informativo e dell'osservatorio
economico  potranno  essere  stipulate  apposite   convenzioni,   per
l'acquisizione  di  dati  esistenti  e  per   l'elaborazione   e   la
valutazione delle informazioni acquisite. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con 
                    D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di 
               facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle 
            quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e 
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse:
             - Il testo dell'art.  3  del  D.L.  n.  318/1987  e'  il
          seguente:
             "Art.  3.  -  1.  Per  il funzionamento dei programmi di
          sostegno all'artigianato e la valorizzazione e lo  sviluppo
          delle   produzioni   artigiane  nelle  diverse  espressioni
          territoriali, artistiche e tradizionali e' istituito presso
          il    Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,  in armonia con i principi previsti dalla
          legge 8 agosto  1985,  n.  443,  il  'Fondo  nazionale  per
          l'artigianato'.
             1-bis.  L'incremento  del  Fondo e' disposto annualmente
          dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art.  11,  comma  3,
          lettera  f),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468, come
          modificata dalla legge 23  agosto  1988,  n.    362  (cosi'
          integrato  dall'art. 1, comma 2, della legge 4 giugno 1991,
          n. 181).
             2.  Il  Fondo  e'  utilizzato,  per  una  quota  pari al
          settantacinque  per  cento  direttamente  dalle  regioni  e
          ripartito  ogni  anno  fra  le  medesime  con  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          sentito  il  Consiglio  nazionale  dell'artigianato  di cui
          all'art. 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in  base  al
          numero  delle  imprese  artigiane  rapportato  alle imprese
          esistenti  in  ciascuna  regione,   moltiplicato   per   il
          reciproco  del  reddito pro capite regionale secondo i dati
          disponibili presso l'Istituto centrale  di  statistica  nel
          periodo  immediatamente  precedente  la ripartizione (cosi'
          modificato dall'art.  15, comma 27, della  legge  11  marzo
          1988, n. 67).
             3.  Per la realizzazione di iniziative di valorizzazione
          e  sviluppo  del  settore,   di   rilevanza   nazionale   o
          ultraregionale,   con   riferimento   anche   ad  attivita'
          promozionale all'estero, l'utilizzo  della  restante  quota
          del   quindici   per   cento   e'  disposto  dal  Ministero
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  mentre
          quello   del  residuo  dieci  per  cento  e'  disposto  dal
          Consiglio nazionale dell'artigianato  presso  il  Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato per la
          istituzione del  sistema  informativo  e  dell'osservatorio
          economico  nazionale  dell'artigianato. Con proprio decreto
          il    Ministro    dell'industria,    del    commercio     e
          dell'artigianatodetermina  altresi' i criteri, le procedure
          e le modalita' di erogazione delle somme, ivi  compresa  la
          verifica di attuazione delle iniziative.
             4.  Le  regioni  trasmettono  annualmente  al  Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   una
          relazione  sull'utilizzo  dei  fondi  ad esse trasferiti ai
          sensi del comma 2.
             5.  Alla  copertura  dell'onere,  valutato  in  lire  40
          miliardi  per  il 1987, si provvede mediante corrispondente
          riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo  9001
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
          l'anno 1987 all'uopo utilizzando la voce "Provvedimenti  di
          sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.