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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 febbraio 1994, n. 285

Regolamento recante i criteri, le procedure e le modalità di utilizzazione della quota del dieci per cento del Fondo nazionale per l'artigianato.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-5-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/1998)
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Testo in vigore dal:  28-5-1994 al: 5-5-1998
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito con legge 3 ottobre 1987, n. 399, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di determinare i criteri, procedure e modalità di erogazione di parte del Fondo nazionale per l'artigianato;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota del 18 gennaio 1994, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'impiego della quota del dieci per cento del Fondo nazionale per l'artigianato destinata all'istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito con legge 3 ottobre 1987, n. 399, è disposto dal Consiglio nazionale dell'artigianatoin conformità agli articoli seguenti.
2. Per il funzionamento del sistema informativo e dell'osservatorio economico potranno essere stipulate apposite convenzioni, per l'acquisizione di dati esistenti e per l'elaborazione e la valutazione delle informazioni acquisite.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 318/1987 è il seguente:
"Art. 3. - 1. Per il funzionamento dei programmi di sostegno all'artigianato e la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in armonia con i principi previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, il 'Fondo nazionale per l'artigianatò.
1-bis. L'incremento del Fondo è disposto annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 (così integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 4 giugno 1991, n. 181).
2. Il Fondo è utilizzato, per una quota pari al settantacinque per cento direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato di cui all'art. 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane rapportato alle imprese esistenti in ciascuna regione, moltiplicato per il reciproco del reddito pro capite regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione (così modificato dall'art. 15, comma 27, della legge 11 marzo 1988, n. 67).
3. Per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attività promozionale all'estero, l'utilizzo della restante quota del quindici per cento è disposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre quello del residuo dieci per cento è disposto dal Consiglio nazionale dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianatodetermina altresì i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme, ivi compresa la verifica di attuazione delle iniziative.
4. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo dei fondi ad esse trasferiti ai sensi del comma 2.
5. Alla copertura dell'onere, valutato in lire 40 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 all'uopo utilizzando la voce "Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.