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DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 1994, n. 280

Attuazione della direttiva del Consiglio 5 dicembre 1985, n. 85/536/CEE e della direttiva della Commissione 29 luglio 1987, n. 87/441/CEE, relative al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-5-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/2005)
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Testo in vigore dal:  25-5-1994 al: 27-4-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 65 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva del Consiglio 5 dicembre 1985, n. 85/536/CEE e della Commissione 29 luglio 1987, n. 87/441/CEE, concernenti il risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro:

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Miscele di benzina contenenti composti ossigenati organici
1. Sono consentite la produzione, l'importazione e la commercializzazione delle miscele di benzina contenenti i composti ossigenati organici definiti al punto I dell'allegato al presente decreto, entro i limiti quantitativi fissati al punto II, colonna A, dell'allegato stesso.
2. Le miscele ammesse devono fornire, col possesso dei requisiti tecnici indicati nelle tabelle CUNA, approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prestazioni analoghe a quelle dei tipi di benzina per autotrazione in commercio e ciò senza che sia necessaria la modifica degli autoveicoli con motore a combustione interna e ad accensione comandata attualmente in uso o in produzione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La direttiva del Consiglio 85/536/CEE del 5 dicembre 1985 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 334 del 12 dicembre 1985.
- La direttiva della Commissione 87/441/CEE del 29 luglio 1987 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 238 del 21 agosto 1987.