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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1994, n. 241

Regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali della specie bovina.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/5/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
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Testo in vigore dal:  7-5-1994 al: 26-9-2022
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;
Visti i pareri delle commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 dicembre 1992;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 26 febbraio 1993 e del 14 gennaio 1994;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina gli scambi tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità europea, in prosieguo denominati scambi, e le importazioni in Italia da Paesi terzi, in prosieguo de- nominate importazioni, di embrioni freschi e congelati di animali domestici della specie bovina.
2. Le norme del presente regolamento non si applicano agli embrioni concepiti mediante fecondazione "in vitro" né agli embrioni sottoposti a qualsiasi manipolazione che tocchi l'integrità della zona pellucida.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato
redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri".
- La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: "Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari".
- La legge 19 febbraio 1992, n. 142, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per
il 1991)".
- La direttiva 89/556/CEE del 15 settembre 1989 è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
L.302 del 19 ottobre 1989.