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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 16 febbraio 1994, n. 190

Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/4/1994
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Testo in vigore dal: 7-4-1994
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
270, concernente  il  riordinamento  degli  istituti  zooprofilattici
sperimentali,  a  norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge
23 ottobre 1992, n. 421;
  Previa intesa con la Conferenza Stato-regioni;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 gennaio 1994;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
effettuata in data 10 febbraio 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
             Modalita' organizzative e di funzionamento
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome, in attuazione di quanto
disposto dall'art. 2, comma 5,  del  decreto  legislativo  30  giugno
1993, n. 270, e nel rispetto delle competenze statali di cui all'art.
2,   comma   2,  dello  stesso  decreto,  disciplinano  le  modalita'
organizzative  e  di  funzionamento  degli  istituti  zooprofilattici
sperimentali  affinche'  dagli stessi sia garantito l'espletamento di
compiti di cui al presente regolamento.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   L'art.   1,   comma   5,   del  D.Lgs.  n.  270/1993
          (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali,
          a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h),  della  legge  23
          ottobre  1992,  n.  421) cosi' recita: "5.  Con regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto  1988,
          n.   400,   il  Ministro  della  sanita'  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente  per  i  rapporti  Stato,  regioni  e
          province  autonome,  coordina  i compiti degli istituti con
          quelli  previsti  dalla  legge  23  giugno  1970,  n.  503,
          modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101, e dalla legge
          23 dicembre 1975, n. 745".
             - L'art. 1, comma 1, lettera h), della legge n. 421/1992
          (Delega  al Governo per la razionalizzazione e la revisione
          delle  discipline  in  materia  di  sanita',  di   pubblico
          impiego,  di previdenza e di finanza territoriale) e' cosi'
          formulato:
             "1. Ai fini della  ottimale  e  razionale  utilizzazione
          delle  risorse  destinate  al Servizio sanitario nazionale,
          del perseguimento della migliore efficienza del medesimo  a
          garanzia  del  cittadino,  di  equita'  distributiva  e del
          contenimento   della   spesa   sanitaria,  con  riferimento
          all'art. 32  della  Costituzione,  assicurando  a  tutti  i
          cittadini  il  libero  accesso alle cure e la gratuita' del
          servizio nei limiti e  secondo  i  criteri  previsti  dalla
          normativa  vigente in materia, il Governo della Repubblica,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  fra  lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano, e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, uno o  piu'
          decreti  legislativi con l'osservanza dei seguenti principi
          e criteri direttivi.
              a)-g) (omissis);
                h)  emanare,  per  rendere  piene  ed  effettive   le
          funzioni   che  vengono  trasferite  alle  regioni  e  alle
          province autonome, entro il 30 giugno 1993,  norme  per  la
          riforma  del Ministero della sanita' cui rimangono funzioni
          di indirizzo e di coordinamento, nonche' tutte le  funzioni
          attribuite dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica.
          Le  stesse  norme  debbono  prevedere  altresi' il riordino
          dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore
          per la prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro  (ISPESL)
          nonche'  degli  istituti  di  ricovero  e  cura a carattere
          scientifico e degli istituti zooprofilattici.  Dette  norme
          non devono comportare oneri a carico dello Stato".
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
              c)  le  materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)    l'oganizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
             e) (soppressa).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Note all'art. 1:
             - I commi 2 e 5 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 270/1993 cosi'
          dispongono:
             "2.     Compete     allo    Stato    il    coordinamento
          tecnico-funzionale degli  istituti  e  l'attribuzione  agli
          stessi  di  compiti  e  funzioni  di  interesse nazionale e
          internazionale. Il Ministro della sanita',  in  particolare
          provvede a:
               a) promuovere le attivita' di ricerca sperimentale;
               b)   promuovere  lo  sviluppo  organizzativo  e  delle
          metodologie e tecnologie diagnostiche ed analitiche;
               c) promuovere l'attuazione di programmi  nazionali  di
          sorveglianza epidemiologica;
               d)   sottoporre  a  verifica  tecnica  l'attivita'  di
          produzione   di   presidi   diagnostici,   profilattici   e
          terapeutici;
               e)   affidare   l'esecuzione   di   studi  e  ricerche
          sperimentali;
               f) richiedere la  produzione  e  la  distribuzione  di
          presidi   diagnostici   e   profilattici   per   iniziative
          zoosanitarie di interesse nazionale e internazionale;
               g) affidare l'attuazione di  iniziative  nazionali  di
          formazione e aggiornamento di veterinari ed altri operatori
          addetti alla sanita' pubblica;
               h)   affidare   compiti   nell'ambito   dei   rapporti
          internazionali e della  collaborazione  tecnico-scientifica
          con istituti italiani e stranieri;
               i)  stabilire  criteri  di valutazione dei costi e dei
          rendimenti e di verifica della utilizzazione delle risorse;
               l)  istituire  presso  gli  istituti   zooprofilattici
          sperimentali  centri  specialistici di referenza nazionale,
          comunitaria  ed  internazionale,  nonche'  attribuire  agli
          stessi   compiti   e   funzioni   di  interesse  nazionale,
          comunitario ed internazionale.
             3-4. (Omissis).
             5.  Le  regioni, entro il 31 dicembre 1993, disciplinano
          le modalita' gestionali, organizzative e  di  funzionamento
          degli  istituti,  nel  rispetto  dei  principi previsti dal
          presente decreto e  dal  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992,   n.  502,  nonche'  l'esercizio  delle  funzioni  di
          vigilanza amministrativa  di  indirizzo  e  verifica  sugli
          istituti.  Nel  caso di istituti interregionali, le regioni
          provvedono di concerto. Le regioni  inoltre  nell'esercizio
          delle  proprie  competenze  sugli  istituti zooprofilattici
          sperimentali adottano criteri di valutazione dei costi, dei
          rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse".