DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 270

Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/08/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/2012)
Testo in vigore dal: 7-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
                   Competenze statali e regionali 
 
  1. Con  atto  di  indirizzo  e  coordinamento,  il  Ministro  della
sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e  le  province  autonome,  determina  i  requisiti
minimi strutturali, tecnologici e stabilisce i criteri  organizzativi
uniformi ai quali gli istituti devono conformarsi. (2) 
  2. Compete allo Stato  il  coordinamento  tecnico-funzionale  degli
istituti e l'attribuzione  agli  stessi  di  compiti  e  funzioni  di
interesse nazionale e internazionale. Il Ministro della  sanita',  in
particolare provvede a: 
    a) promuovere le attivita' di ricerca sperimentale; 
    b) promuovere lo sviluppo organizzativo  e  delle  metodologie  e
tecnologie diagnostiche ed analitiche; 
    c) promuovere l'attuazione di programmi nazionali di sorveglianza
epidemiologica; 
    d) sottoporre a verifica tecnica  l'attivita'  di  produzione  di
presidi diagnostici, profilattici e terapeutici; 
    e) affidare l'esecuzione di studi e ricerche sperimentali; 
    f)  richiedere  la  produzione  e  la  distribuzione  di  presidi
diagnostici e profilattici per iniziative zoosanitarie  di  interesse
nazionale e internazionale; 
    g) affidare l'attuazione di iniziative nazionali di formazione  e
aggiornamento di veterinari ed altri operatori addetti  alla  sanita'
pubblica; 
    h) affidare compiti nell'ambito  dei  rapporti  internazionali  e
della collaborazione  tecnico-scientifica  con  istituti  italiani  e
stranieri; 
    i) stabilire criteri di valutazione dei costi e dei rendimenti  e
di verifica della utilizzazione delle risorse; 
    l) istituire presso  gli  istituti  zooprofilattici  sperimentali
centri  specialistici  di   referenza   nazionale,   comunitaria   ed
internazionale, nonche' attribuire agli stessi compiti e funzioni  di
interesse nazionale, comunitario ed internazionale. 
  4.  Il  piano  sanitario  regionale  definisce  gli   obiettivi   e
l'indirizzo   per   l'attivita'   degli   istituti    zooprofilattici
sperimentali. La programmazione regionale  prevede  le  modalita'  di
raccordo  tra  gli  istituti   zooprofilattici   sperimentali   e   i
dipartimenti di prevenzione. 
  5. Le regioni, entro il 31 dicembre 1993, disciplinano le modalita'
gestionali, organizzative e  di  funzionamento  degli  istituti,  nel
rispetto dei principi previsti dal presente  decreto  e  dal  decreto
legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  nonche'  l'esercizio  delle
funzioni di vigilanza amministrativa, di indirizzo e  verifica  sugli
istituti. Nel caso di istituti interregionali, le regioni  provvedono
di  concerto.  Le  regioni  inoltre,  nell'esercizio  delle   proprie
competenze  sugli  istituti  zooprofilattici  sperimentali,  adottano
criteri di valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  di  verifica
dell'utilizzazione delle risorse. 
                                                                ((4)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 24 marzo-7  aprile  1994,  n.
124  (in  G.U.   1a   s.s.   13/4/1994,   n.   16),   ha   dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  "dell'art.  2,  primo  comma,   del
decreto legislativo 30  giugno  1993,  n.  270  (Riordinamento  degli
istituti zooprofilattici sperimentali, a  norma  dell'art.  1,  primo
comma, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella  parte
in cui dispone  che,  con  atto  di  indirizzo  e  coordinamento,  il
Ministro della sanita'  determina  i  requisiti  minimi  strutturali,
tecnologici e stabilisce i criteri organizzativi  uniformi  ai  quali
gli istituti devono conformarsi". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 16,  comma
1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello  statuto  e
dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni
del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili con  il
presente decreto legislativo". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Fino alla data di
entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo
12,  rimangono  in  vigore  le  attuali  norme  sul  funzionamento  e
sull'organizzazione   degli   Istituti   nei   limiti   della    loro
compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".