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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 ottobre 1993, n. 601

Regolamento recante norme per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, alle società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-3-1994
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-3-1994
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO E CON IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI
   STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO E CON
  L'ADESIONE DEL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
   ECONOMICA, SUBENTRATO AL SECONDO
  AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 1993, N. 96.
  Vista la legge 5 ottobre  1991,  n.  317,  recante  interventi  per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;
  Visto  il capo IV della predetta legge, concernente i consorzi e le
societa' consortili tra le piccole imprese ed in  particolare  l'art.
27,  comma  11,  che  prevede  l'emanazione  di  un  decreto  per  la
determinazione delle norme di attuazione dello stesso art. 27;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 15 aprile 1993;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 30 giugno 1993;
                             A D O T T A
il seguente regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 5
   ottobre 1991, n. 317, recante provvidenze a favore delle  societa'
   consortili a capitale misto pubblico e privato:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai sensi del presente regolamento si intende per legge: la legge
5  ottobre  1991,  n.  317, recante interventi per l'innovazione e lo
sviluppo delle piccole imprese.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 27 della legge n.
          317/1991 recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo
          delle piccole imprese:
             "Art. 27  (Societa'  consortili  miste).  -  1.  Possono
          beneficiare   delle   agevolazioni  previste  dal  presente
          articolo le societa' consortili a capitale misto pubblico e
          privato aventi come  scopo  statutario  la  prestazione  di
          servizi   per   l'innovazione   tecnologica,  gestionale  e
          organizzativa    alle    piccole    imprese    industriali,
          commerciali,  di  servizi  e  alle  imprese  artigiane   di
          produzione di beni e servizi.
             2.  Le  societa'  consortili  di  cui al comma l debbono
          essere  costituite  da  imprese  ed  enti,  in  numero  non
          inferiore  a  cinque,  ed  avere  un  capitale  sociale non
          inferiore a lire 20 milioni. In deroga  all'art.  2602  del
          codice  civile,  possono  partecipare  ad esse universita',
          CNR, ENEA e camere di commercio, industria, artigianato  ed
          agricoltura,  istituti  ed  aziende  di credito, altri enti
          pubblici anche territoriali, societa' finanziarie  promosse
          dalle  regioni,  enti  privati  operanti  nei settori della
          ricerca, della finanza e del credito, nonche'  associazioni
          sindacali di categoria tra imprenditori.
             3. Al punto 4 dell'art. 32 del testo unico approvato con
          regio  decreto  20  settembre  1934,  n.  2011,  le parole:
          "sempreche' siano fondati e gestiti da altri enti pubblici"
          sono soppresse.
             4. Le quote ed azioni del capitale sociale  sottoscritte
          complessivamente  dalle  imprese  artigiane e dalle piccole
          imprese di cui al comma  l  devono  essere  superiori  alla
          meta'  dell'ammontare  del  capitale sociale e il numero di
          tali imprese non puo'  essere  inferiore  al  numero  degli
          altri soggetti partecipanti alla societa' consortile.
             5.   Gli  enti  e  le  imprese  che  eccedono  i  limiti
          dimensionali di cui  all'art.  1  non  possono  fruire  dei
          servizi  e  delle attivita' delle societa' consortili a cui
          partecipano; in deroga all'art. 2602 del codice  civile,  i
          beneficiari   delle  attivita'  delle  societa'  consortili
          possono tuttavia  essere  anche  imprese  non  consorziate,
          purche'  se ne assumano i relativi oneri e rientrino tra le
          imprese di cui al comma 1.
             6. Alle societa'  consortili  di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo si applica il comma 2 dell'art. 18.
             7.  Le  attivita'  delle  societa'  consortili di cui al
          comma 1 da svolgere ad esclusivo  vantaggio  delle  piccole
          imprese di cui al medesimo comma 1 possono riguardare:
               a)   la  ricerca  tecnologica,  la  progettazione,  la
          sperimentazione,  l'acquisizione   di   conoscenze   e   la
          prestazione  di  assistenza  tecnica,  organizzativa  e  di
          mercato  connessa   al   progresso   ed   al   rinnovamento
          tecnologico,  nonche'  la  consulenza  ed  assistenza  alla
          diversificazione di idonee gamme di prodotti e  delle  loro
          prospettive   di   mercato,  con  particolare  riguardo  al
          reperimento,  alla   diffusione   e   all'applicazione   di
          innovazioni tecnologiche;
               b)  la  consulenza  e  l'assistenza  per la nascita di
          nuove   attivita'   imprenditoriali   e   per    il    loro
          consolidamento;
               c)    la    formazione    professionale    finalizzata
          all'introduzione  di  nuove  tecnologie  e  metodi  per  il
          miglioramento   della   qualita'  sulla  base  di  apposite
          convenzioni con la regione competente per territorio;
               d)  l'acquisizione  e progettazione di aree attrezzate
          per  insediamenti   produttivi,   ivi   compresa   l'azione
          promozionale  per l'insediamento di attivita' produttive in
          dette aree, la progettazione e la realizzazione delle opere
          di urbanizzazione e  dei  servizi,  nonche'  l'attrezzatura
          degli spazi pubblici destinati ad attivita' collettive;
               e)  la  vendita e la concessione alle imprese di lotti
          in aree attrezzate;
               f) la costruzione in aree  attrezzate  di  fabbricati,
          impianti,    laboratori   per   attivita'   industriali   e
          artigianali, depositi e magazzini;
               g) la vendita, la locazione, la locazione  finanziaria
          alle  imprese  di  fabbricati  e  degli  impianti  in  aree
          attrezzate;
               h)  la  costruzione  e  la  gestione  di  impianti  di
          depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;
               i) il recupero degli immobili industriali preesistenti
          per la loro destinazione a fini produttivi;
               l) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione
          combinata  e  di  distribuzione  di  energia elettrica e di
          calore in regime di autoproduzione;
               m) l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a
          terzi  da  destinare   alla   copertura   integrativa   dei
          fabbisogni consortili.
             8.  Per  le  attivita'  di cui al comma 7 possono essere
          concessi, alle societa' consortili di cui  al  comma  1,  i
          contributi  di cui all'art. 22, entro il limite di lire 500
          milioni annui e per non piu' di lire 1.000  milioni  in  un
          triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese
          ritenute    ammissibili.   Per   le   societa'   consortili
          localizzate  nei   territori   di   cui   all'allegato   al
          regolamento  CEE n.  2052/88 del Consiglio, e nei territori
          italiani  colpiti  da  fenomeni  di  declino   industriale,
          individuati con decisione della Commissione delle Comunita'
          europee  del  21  marzo  1989  e  interessati  dalle azioni
          comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n.
          2052/88, i predetti limiti sono elevati, rispettivamente, a
          lire 1.000 milioni e a lire  1.500  milioni  e  al  70  per
          cento.
             9.  Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei
          contributi si  applicano  le  medesime  disposizioni  e  le
          procedure  di  cui  all'art.    20, comma 2, e all'art. 21,
          commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
             10.  I  programmi  relativi  ad  attivita'  di   ricerca
          scientifica   e   tecnologica  devono  essere  inviati  per
          conoscenza anche  al  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica.
             11.   Il   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato determina, di concerto con il Ministro del
          tesoro e con il Ministro per  gli  interventi  straordinari
          nel  Mezzogiorno,  le  norme  di  attuazione  del  presente
          articolo.
             12. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi
          di cui al comma 8 gravano sul fondo  di  cui  all'art.  43,
          comma  1,  che  e' a tal fine integrato di lire 63 miliardi
          per il triennio 1991-1993, in ragione di  lire  8  miliardi
          per  l'anno  1991, di lire 28 miliardi per l'anno 1992 e di
          lire 27 miliardi per l'anno 1993.
             13. I contributi di cui  al  presente  articolo  possono
          cumularsi con le agevolazioni finanziarie disposte da altre
          leggi  nazionali,  regionali  e  delle province autonome di
          Trento   e   Bolzano,   purche'   non   vengano    superati
          complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese
          di investimento previsti dalle stesse leggi.
             14.  Le  societa'  consortili  di cui al comma 1 possono
          accedere agli interventi del fondo  speciale  rotativo  per
          l'innovazione  tecnologica,  di cui all'art. 14 della legge
          17 febbraio 1982, n. 46, e,  solo  limitatamente  a  quelle
          societa'  consortili a cui partecipano anche le universita'
          e gli enti pubblici e privati operanti  nei  settori  della
          ricerca,  agli interventi del fondo speciale per la ricerca
          applicata, istituito con l'art. 4 della  legge  25  ottobre
          1968,  n. 1089, e successive modificazioni. Tali interventi
          non  sono  cumulabili  con  quelli  previsti  dal  presente
          articolo".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.