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MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 gennaio 1994, n. 172

Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante: "Disciplina della riproduzione animale".

note: Entrata in vigore del decreto: 27/3/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/2001)
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Testo in vigore dal: 27-3-1994
al: 22-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                      IL MINISTRO DELLE RISORSE 
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 
                           DI CONCERTO CON 
                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Vista  la  legge  15  gennaio  1991,  n.  30:   "Disciplina   della
riproduzione animale" ed in particolare l'art. 8; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra  lo  Stato,  le
regioni e province autonome di cui all'art. 12 della stessa legge  23
agosto 1988, n. 400, che nella riunione in data 8 luglio 1993  si  e'
favorevolmente espressa; 
  Udito il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  nella  adunanza
generale del 28 ottobre 1993; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta
con nota n. 26070 del 7 dicembre 1993; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
      Monta naturale privata: requisiti dei riproduttori maschi 
  1. Il riproduttore animale maschio, per essere adibito  alla  monta
naturale privata, deve soddisfare le seguenti condizioni: 
    a) essere iscritto nella sezione "riproduttori maschi" del  libro
genealogico o del registro anagrafico delle razze di  appartenenza  o
del registro dei suini riproduttori ibridi. L'iscrizione deve  essere
attestata  dal  certificato  genealogico  o  anagrafico,   rilasciato
dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o
registri; 
    b)  essere  identificato  in   maniera   inequivocabile   tramite
tatuaggio, marca auricolare o  altro  mezzo  idoneo  stabilito  dalle
norme del competente libro o registro. 
  2. In applicazione a quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, lettere
a) e b), della legge 15 gennaio 1991, n. 30, i tori  bufalini  e  gli
stalloni non iscritti a libri genealogici o  registri  devono,  prima
del loro impiego  per  la  fecondazione  in  monta  naturale,  essere
identificati secondo le norme  stabilite  dalla  regione  che  li  ha
autorizzati. 
  3. Per la specie equina la monta naturale privata e' regolata dalle
stesse norme che disciplinano la monta naturale pubblica  di  cui  al
successivo art. 2. 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  8  della  legge del 15
          gennaio 1991, n.  30 (in Gazzetta Ufficiale n.  24  del  29
          gennaio  1991)  recante:    "Disciplina  della riproduzione
          animale" e' il seguente:
             "Art. 8. - Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  provvede  ad  emanare, di concerto con il
          Ministro della sanita', sentita  la  Conferenza  permanente
          per  i  rapporti  fra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400, apposito regolamento di esecuzione, ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
          di:
               a)  istituzione  ed  esercizio delle stazioni di monta
          naturale e degli impianti per l'inseminazione  artificiale,
          nonche'  di  requisiti  sanitari  che  devono  possedere  i
          riproduttori per essere ammessi  ad  operare  nelle  stesse
          stazioni ed impianti;
               b)  requisiti  sanitari  per  prelievo, conservazione,
          impiego e distribuzione del materiale di riproduzione e  di
          ovuli ed embrioni;
               c)   certificazione  degli  interventi  fecondativi  e
          raccolta-elaborazione dei dati riguardanti la  riproduzione
          animale;
               d)   requisiti   e   controlli   tecnico-sanitari  per
          l'importazione  ed  esportazione  dei   riproduttori,   del
          relativo  materiale  di  riproduzione,  nonche' di ovuli ed
          embrioni".
             - Il testo vigente dell'art. 17, comma  3,  della  legge
          del  23  agosto 1988, n. 400 (in supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre  1988)  recante:
          "Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' il seguente:
             "3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati   con  decreti  ministeriali,  ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Nota all'art. 1:
             - Il testo vigente dell'art. 5, comma 2, della legge  15
          gennaio 1991, n. 30, e' il seguente:
             "2.  In  deroga  a  quanto  stabilito  dal  comma  1, in
          presenza di  specifiche  esigenze  zootecniche  locali,  le
          regioni   e   le  province  autonome  possono,  sentito  il
          Ministero dell'agricoltura e delle foreste, autorizzare:
               a)  l'impiego di soggetti maschi della specie bufalina
          nonche' limitatamente al periodo di due anni dalla data  di
          entrata  in vigore della presente legge, di soggetti maschi
          della  specie  suina  non  iscritti  ai  rispettivi   libri
          genealogici,   per   la   fecondazione  in  monta  naturale
          esclusivamente di fattrici allevate  nella  stessa  azienda
          del riproduttore maschio;
               b)  l'impiego per la riproduzione in monta naturale di
          cavalli ed asini stalloni, con  esclusione  di  cavalli  da
          corsa  e  per  sport  equestri,  che rispondano per razza e
          produzione tipica alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico
          locale e per i quali non siano  stati  istituiti  il  libro
          genealogico od il registro anagrafico".