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MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 gennaio 1994, n. 172

Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante: "Disciplina della riproduzione animale".

note: Entrata in vigore del decreto: 27/3/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/2001)
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Testo in vigore dal:  27-3-1994 al: 22-1-2001
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IL MINISTRO DELLE RISORSE

AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30: "Disciplina della riproduzione animale" ed in particolare l'art. 8;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e province autonome di cui all'art. 12 della stessa legge 23 agosto 1988, n. 400, che nella riunione in data 8 luglio 1993 si è favorevolmente espressa;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nella adunanza generale del 28 ottobre 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 26070 del 7 dicembre 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Monta naturale privata: requisiti dei riproduttori maschi
1. Il riproduttore animale maschio, per essere adibito alla monta naturale privata, deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere iscritto nella sezione "riproduttori maschi" del libro genealogico o del registro anagrafico delle razze di appartenenza o del registro dei suini riproduttori ibridi. L'iscrizione deve essere attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;
b) essere identificato in maniera inequivocabile tramite tatuaggio, marca auricolare o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro o registro.
2. In applicazione a quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 gennaio 1991, n. 30, i tori bufalini e gli stalloni non iscritti a libri genealogici o registri devono, prima del loro impiego per la fecondazione in monta naturale, essere identificati secondo le norme stabilite dalla regione che li ha autorizzati.
3. Per la specie equina la monta naturale privata è regolata dalle stesse norme che disciplinano la monta naturale pubblica di cui al successivo art. 2.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo vigente dell'art. 8 della legge del 15 gennaio 1991, n. 30 (in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991) recante: "Disciplina della riproduzione animale" è il seguente:
"Art. 8. - Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di esecuzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di:
a) istituzione ed esercizio delle stazioni di monta naturale e degli impianti per l'inseminazione artificiale, nonché di requisiti sanitari che devono possedere i riproduttori per essere ammessi ad operare nelle stesse stazioni ed impianti;
b) requisiti sanitari per prelievo, conservazione, impiego e distribuzione del materiale di riproduzione e di ovuli ed embrioni;
c) certificazione degli interventi fecondativi e raccolta-elaborazione dei dati riguardanti la riproduzione animale;
d) requisiti e controlli tecnico-sanitari per l'importazione ed esportazione dei riproduttori, del relativo materiale di riproduzione, nonché di ovuli ed embrioni".
- Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988) recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti ministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 5, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è il seguente:
"2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le regioni e le province autonome possono, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, autorizzare:
a) l'impiego di soggetti maschi della specie bufalina nonché limitatamente al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di soggetti maschi della specie suina non iscritti ai rispettivi libri genealogici, per la fecondazione in monta naturale esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio;
b) l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli ed asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti il libro genealogico od il registro anagrafico".