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DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1994, n. 81

Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/2/1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/1995)
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Testo in vigore dal: 3-2-1994
al: 3-4-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di parcheggi e di trasporti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 gennaio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente  e  per  i
problemi delle aree urbane; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                              Parcheggi 
  1. Il Ministro per i problemi  delle  aree  urbane,  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede
agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della  legge  24
marzo 1989, n. 122, introdotto dal comma  2  del  presente  articolo,
nonche' alla definizione dei requisiti  che  i  soggetti  interessati
debbono  possedere,  anche  con   riferimento   a   quanto   previsto
dall'articolo 12 della legge  23  dicembre  1992,  n.  498,  ai  fini
dell'ammissione ai contributi previsti dai titoli I e II della  legge
24 marzo 1989, n. 122. La rideterminazione dei costi standard e delle
modalita' di accesso al credito da parte dei comuni  e  dei  soggetti
concessionari ai fini della quantificazione del  contributo  previsto
dalla legge n. 122 del 1989 e' stabilita, entro lo stesso termine  di
novanta giorni, con decreto del Ministro per i  problemi  delle  aree
urbane, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e  della
programmazione economica, nel rispetto dei criteri indicati, ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di  Trento  e  Bolzano,  di  seguito  denominata
Conferenza. 
  2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 24  marzo  1989,  n.
122, e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Entro il 30 giugno, con  cadenza  biennale,  i  comuni  con
popolazione superiore ai 50.000 abitanti sono tenuti  ad  emanare  un
bando per la concessione in diritto di superficie di aree comunali ai
sensi dell'articolo 9, comma 4, aperto  a  tutti  i  soggetti  aventi
diritto.  Nel  bando  devono  essere   specificati   i   criteri   di
assegnazione delle aree, finalizzati  a  realizzare  il  numero  piu'
elevato possibile di posti auto, ad uso  di  residenti  ed  operatori
economici, a basso costo e ridotto impatto  ambientale.  Per  ciascun
intervento il diritto di superficie sui  posti  auto  da  realizzare,
eventualmente non assegnato ai privati interessati o a societa' anche
cooperative appositamente costituite  tra  gli  stessi,  puo'  essere
assegnato ad associazioni o cooperative di residenti non  proprietari
e di esercenti attivita'  economiche  aventi  un  insediamento  nella
zona. Con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane  sono
determinate  le  modalita'  di  riparto  delle  concessioni  tra   le
categorie degli aventi diritto. Le  assegnazioni  delle  aree  devono
essere effettuate  dalle  amministrazioni  comunali  inderogabilmente
entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando. Sono  esclusi
dall'applicazione delle norme della presente legge i bandi pubblicati
anteriormente all'8 agosto 1993, sempreche' i comuni provvedano entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione  del  predetto  decreto
ministeriale alla assegnazione in diritto di superficie delle aree di
cui all'articolo 9, comma 4. I comuni  con  popolazione  inferiore  a
50.000 abitanti hanno facolta' di emanare i bandi biennali di cui  al
presente comma.". 
  3. Per il 1993 il bando di cui all'articolo 3, comma  3-bis,  della
legge 24 marzo 1989, n. 122, introdotto  dal  comma  2  del  presente
articolo,  e'  emanato  entro   quindici   giorni   dalla   data   di
pubblicazione del decreto del Ministro per i problemi delle aree  ur-
bane di cui al comma  1  del  presente  articolo  e  le  assegnazioni
dovranno avvenire entro i centoventi giorni successivi. 
  4. All'articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n. 122, dopo
il primo periodo e' inserito il seguente: "Qualora  a  richiedere  la
costituzione del diritto di superficie siano imprese di costruzione o
cooperative,  su  mandato  dei   soggetti   aventi   titolo,   ovvero
associazioni  o  cooperative  di  residenti  non  proprietari  e   di
esercenti attivita' economiche,  i  relativi  parcheggi  possono  non
essere destinati a pertinenza degli immobili privati ed i  membri  di
tali associazioni o cooperative diventano contitolari del diritto  di
superficie.". 
  5. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali  i  posti
auto siano utilizzati in maniera promiscua dai  diversi  proprietari,
allo  scopo  di  definire  a  livello  catastale   il   rapporto   di
pertinenzialita' tra il parcheggio  e  gli  immobili,  il  condominio
assegna in modo convenzionale ciascun posto auto  ad  un  determinato
proprietario, ferma restando a livello di regolamento la facolta'  di
uso comune dell'intera struttura. 
  6. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, e'
sostituito dal seguente: 
  "5. I parcheggi realizzati  ai  sensi  del  comma  1  del  presente
articolo, nei limiti delle quantita' di  cui  all'articolo  41-sexies
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni,  non
possono essere  ceduti  separatamente  dall'unita'  immobiliare  alla
quale sono legati  da  vincolo  pertinenziale.  I  relativi  atti  di
cessione sono nulli". 
  7. I parcheggi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 1,  della
legge 24 marzo 1989, n. 122, non possono subire  modificazioni  nella
destinazione d'uso per un periodo di  trenta  anni  decorrente  dalla
loro realizzazione. 
  8. Al di fuori dei  limiti  delle  quantita'  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n.  122,  come  sostituito
dal comma 6 del presente articolo, la concessione  e'  soggetta  agli
oneri determinati dalla amministrazione comunale. 
  9. Le  Ferrovie  dello  Stato  -  S.p.a.,  direttamente  o  tramite
societa' da esse controllate, e le aziende di trasporto pubblico  lo-
cale possono usufruire dei contributi di  cui  alla  legge  24  marzo
1989, n. 122, e successive modificazioni, per  la  realizzazione  dei
parcheggi di interscambio su aree di propria disponibilita', previsti
dagli strumenti urbanistici vigenti.