LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150

Legge urbanistica. (042U1150)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 16-12-2005
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 41-sexies. 
 
  1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza  delle
costruzioni stesse,  debbono  essere  riservati  appositi  spazi  per
parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci
metri cubi di costruzione. 
 
  ((Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo  comma  non
sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta ne' da diritti d'uso a
favore  dei  proprietari  di  altre   unita'   immobiliari   e   sono
trasferibili autonomamente da esse)). 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La L. 28 febbraio 1985, n. 47, nel modificare l'art. 18 della L.  6
agosto 1967, n. 765, ha conseguentemente  disposto  (con  l'art.  26,
comma 4) che gli spazi di  cui  al  presente  articolo  costituiscono
pertinenze delle costruzioni,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli
articoli 817, 818 e 819 del codice civile.