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LEGGE 13 gennaio 1994, n. 43

Disciplina delle cambiali finanziarie.

note: Entrata in vigore della legge: 4-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
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Testo in vigore dal: 19-7-2020
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi
in serie ed aventi una  scadenza  non  inferiore  a  un  mese  e  non
superiore a trentasei mesi dalla data di emissione. 
  2. Le cambiali finanziarie sono  equiparate  per  ogni  effetto  di
legge alle cambiali ordinarie, sono girabili  esclusivamente  con  la
clausola "senza garanzia" o  equivalenti  e  contengono,  oltre  alla
denominazione di "cambiale finanziaria"  inserita  nel  contesto  del
titolo,  gli  altri  elementi  specificati  all'articolo  100   delle
disposizioni approvate con regio decreto 14 dicembre 1933,  n.  1669,
nonche' l'indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti. 
  2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da societa' di
capitali  nonche'  da  societa'  cooperative  e  mutue  assicuratrici
((...)) e dalle micro-imprese, come  definite  dalla  raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Le societa'  e  gli
enti non aventi titoli  rappresentativi  del  capitale  negoziati  in
mercati regolamentati o non regolamentati possono  emettere  cambiali
finanziarie subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti: 
    a) l'emissione deve essere assistita, in qualita' di sponsor,  da
una banca o  da  un'impresa  di  investimento,  da  una  societa'  di
gestione  del  risparmio  (SGR),  da   una   societa'   di   gestione
armonizzata, da una societa' di  investimento  a  capitale  variabile
(SICAV), purche'  con  succursale  costituita  nel  territorio  della
Repubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione  dei
titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi; 
    b)  lo  sponsor  mantiene  nel  proprio  portafoglio,  fino  alla
naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore: 
      1) al 5 per cento del valore di emissione dei  titoli,  per  le
emissioni fino a 5 milioni di euro; 
      2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli  eccedente
5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla  quota
risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1); 
      3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 
10   milioni   di   euro,   in   aggiunta   alla   quota   risultante
dall'applicazione delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2); 
    c) l'ultimo bilancio  deve  essere  certificato  da  un  revisore
contabile o da una societa' di revisione iscritta  nel  registro  dei
revisori contabili; 
    d)  le  cambiali  finanziarie  devono  essere  emesse  e   girate
esclusivamente in favore di investitori professionali che non  siano,
direttamente o indirettamente,  soci  della  societa'  emittente;  il
collocamento  presso  investitori  professionali   in   rapporto   di
controllo  con  il  soggetto  che  assume  il  ruolo  di  sponsor  e'
disciplinato  dalle  norme  vigenti  in  materia  di   conflitti   di
interesse. 
  2-ter.  Lo  sponsor  deve  segnalare,  per  ciascun  emittente,  se
l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione e'  superiore  al
totale dell'attivo corrente,  come  rilevabile  dall'ultimo  bilancio
approvato. Per attivo corrente si intende l'importo  delle  attivita'
in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di  riferimento  del
bilancio  stesso.  Nel  caso  in  cui  l'emittente  sia  tenuto  alla
redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una  societa'
o da un ente a  cio'  tenuto,  puo'  essere  considerato  l'ammontare
rilevabile dall'ultimo bilancio  consolidato  approvato.  Lo  sponsor
classifica l'emittente al momento dell'emissione, distinguendo almeno
cinque  categorie  di  qualita'  creditizia  dell'emittente,  ottima,
buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in relazione, per
le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o
bassa.   Lo   sponsor   rende   pubbliche   le   descrizioni    della
classificazione adottata. 
  2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis, lettere a) e
b), del presente articolo, le societa' diverse dalle  medie  e  dalle
piccole imprese,  come  definite  dalla  raccomandazione  2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003, possono rinunciare alla  nomina
dello sponsor. 
  2-quinquies. Si puo' derogare al requisito di cui al  comma  2-bis,
lettera  b),  qualora  l'emissione  sia  assistita,  in  misura   non
inferiore al 25 per  cento  del  valore  di  emissione,  da  garanzie
prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero  da  un
consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali  emesse  da
societa' aderenti al consorzio. 
  2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata  in
vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, lettera c), si  puo'
derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione  del  bilancio,
qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50  per
cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da
una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio  di
garanzia collettiva dei fidi  per  le  cambiali  emesse  da  societa'
aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non puo' avere  durata
superiore al predetto periodo di diciotto mesi. 
  3. L'emissione di cambiali  finanziarie  costituisce  raccolta  del
risparmio ai  sensi  dell'articolo  11  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, ed e'  disciplinata  dalle  disposizioni  del
medesimo articolo.