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LEGGE 13 gennaio 1994, n. 43

Disciplina delle cambiali finanziarie.

note: Entrata in vigore della legge: 4-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
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Testo in vigore dal:  4-2-1994 al: 11-8-2012
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione.
2. Le cambiali finanziarie sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, sono girabili esclusivamente con la clausola "senza garanzia" o equivalenti e contengono, oltre alla denominazione di "cambiale finanziaria" inserita nel contesto del titolo, gli altri elementi specificati all'articolo 100 delle disposizioni approvate con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nonché l'indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti.
3. L'emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta del risparmio ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed è disciplinata dalle disposizioni del medesimo articolo.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.


Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 100 del R.D. n. 1669/1993 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario) è il seguente:
"Art. 100. - Il vaglia cambiario contiene:
1) la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2) la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;
3) l'indicazione della scadenza;
4) l'indicazione del luogo di pagamento;
5) il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
6) l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;
7) la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).
Il vaglia cambiario può anche denominarsi 'pagherò cambiariò o 'cambialè".
- Il testo dell'art. 11 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con D.Lgs. n. 385/1993, è il seguente:
"Art. 11 (Raccolta del risparmio). - 1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata:
a) presso soci e dipendenti;
b) presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.
4. Il divieto del comma 2 non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
c) alle società per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni;
d) alle società e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata, mediante titoli anche obbligazionari, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal CICR avendo riguardo anche all'attività dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria stabilita dall'art. 10. Le disposizioni del CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'art. 2410 del codice civile. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la Consob, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta può essere effettuata;
e) alle imprese per la raccolta effettuata tramite banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che esercitano attività assicurativa o finanziaria, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal CICR, anche con riguardo all'attività svolta dall'emittente. Il CICR individua le categorie di enti finanziari tramite i quali la raccolta può essere effettuata;
f) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attività assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi specificamente consentita da disposizioni di legge.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), d), e) e f) sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento".