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DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1994, n. 7

Disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/1/1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1994)
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Testo in vigore dal:  8-1-1994 al: 9-3-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, contenente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;
Visto l'articolo 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515, di attuazione della direttiva 90/619/CEE sulle disposizioni riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni sulla cessazione dell'obbligo delle imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita di cessione di quota parte dei rischi all'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e sul conseguente obbligo di restituzione delle attività costituite a copertura delle riserve tecniche iscritte a fronte delle cessioni stesse;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Dal 1 gennaio 1994 per le imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita cessa, anche per i contratti conclusi prima del 20 maggio 1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.
2. Dal 1 gennaio 1994 cessa l'obbligo, disposto dal comma 8 dell'articolo 31 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, di iscrivere tra gli elementi dell'attivo un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche relative alle quote cedute dalle imprese ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
3. Dal 1 gennaio 1994 l'obbligo delle imprese di assicurazione di iscrivere tra gli elementi dell'attivo disponibilità comprese tra quelle indicate nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, va adempiuto per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui all'articolo 31 della stessa legge, comprese le quote cedute di cui al comma 1.
4. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
" s) il credito nei confronti della CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., per la restituzione delle attività costituite a copertura delle riserve tecniche iscritte a fronte delle cessioni legali effettuate dalle imprese in base alle disposizioni sull'obbligo di cessione.".
5. La CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. provvede, entro il termine del 31 dicembre 1998 e secondo modalità da concordare, alla restituzione alle imprese cedenti delle attività costituite a copertura delle riserve tecniche iscritte fino al 31 dicembre 1993 per le quote cedute dalle imprese ai sensi delle disposizioni sull'obbligo di cessione, al netto delle provvigioni d'acquisto rimaste da ammortizzare.
6. A seguito della scissione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a., con attribuzione alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. delle attività costituite a copertura delle riserve tecniche di cui al comma 4 e del relativo obbligo di restituzione, il trasferimento di dette attività alla CONSAP, subentrata all'INA a tutti gli effetti negli obblighi e nei diritti di cui alle leggi richiamate dal comma 1, esonera l'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a., per quanto attiene all'obbligo di restituzione, dalla responsabilità solidale di cui all'articolo 2504-decies, comma secondo, del codice civile.